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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23739/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, ex art. 1137 c.c., di due delibere condominiali con cui, a seguito della revisione giudiziale delle tabelle millesimali, erano stati rettificati anche i bilanci relativi ad annualità pregresse (1994/2008) e rideterminate le somme dovute dai partecipanti. La condomina impugnante sosteneva che la sentenza di revisione delle tabelle avesse efficacia costitutiva e non dichiarativa, con conseguente inapplicabilità ai riparti di spese riferiti ad annualità anteriori alla sua adozione, e deduceva inoltre la prescrizione e l’avvenuto parziale adempimento dei crediti condominiali. Il Condominio, costituitosi, aveva anche proposto domanda riconvenzionale per ottenere un indennizzo da ingiustificato arricchimento in relazione al minor gettito derivante dall’erroneo riparto delle spese in base alle tabelle poi modificate. In cassazione il Condominio ha articolato tre motivi: con i primi due ha denunciato la violazione degli artt. 100, 105, 91 e 92 c.p.c. censurando l’ammissibilità dell’intervento adesivo della società condomina e la conseguente condanna alle spese in suo favore; con il terzo ha lamentato la violazione dell’art. 2041 c.c., sostenendo che l’azione di arricchimento per recuperare il vantaggio conseguito dal singolo condomino dovesse spettare al Condominio e non ai singoli partecipanti. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, ma fondato il terzo.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso e ha rigettato gli altri due. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla legittimazione all’azione di indebito arricchimento e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Quanto all’intervento della società condomina, la Corte ha confermato la sua ammissibilità come intervento adesivo autonomo e la conseguente legittimità della condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    è la base dell’impugnazione della delibera condominiale; la lite riguarda delibere assunte in sede condominiale e la loro validità rispetto al riparto delle spese.

  • art. 69 disp. att. c.c.

    la sentenza che accoglie la revisione o modifica dei valori proporzionali di piano ha natura costitutiva e produce effetti dal passaggio in giudicato, salvo diversa disposizione di legge.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per contestare l’interesse ad agire/intervenire della società condomina, poi ritenuto insussistente il motivo.

  • art. 105 c.p.c.

    richiamato in relazione all’ammissibilità dell’intervento volontario adesivo della società condomina.

  • art. 91 c.p.c.

    giustifica la condanna alle spese della parte intervenuta, una volta riconosciuta la sua qualità di parte processuale.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di regolazione delle spese, ma la censura è stata respinta.

  • art. 2041 c.c.

    l’azione di ingiustificato arricchimento è stata ritenuta esperibile dal condominio, quale soggetto depauperato dal minor incasso, e non dai singoli condomini.

Massime di principio

  • Nelle controversie di impugnazione delle delibere condominiali sulla ripartizione delle spese, il singolo condomino può intervenire volontariamente nel giudizio a sostegno di una delle parti; se conserva il potere di impugnare, l’intervento assume natura adesiva autonoma, con piena spendibilità processuale anche nei gradi successivi.
  • L’interesse all’intervento adesivo non richiede che l’interveniente sia esposto a un obbligo patrimoniale immediato e diretto dalla delibera impugnata: è sufficiente l’interesse a eliminare l’incertezza sul criterio di riparto delle spese e a conseguire gli effetti favorevoli della decisione.
  • La sentenza che modifica i valori millesimali ex art. 69 disp. att. c.c. ha natura costitutiva e, in difetto di diversa previsione, produce effetti dal passaggio in giudicato; non opera retroattivamente per mutare automaticamente i riparti già consolidati.
  • Se, in base a tabelle millesimali errate poi corrette, alcuni partecipanti hanno versato meno del dovuto, il risparmio di spesa determina un arricchimento senza causa a danno della cassa condominiale; il condominio è legittimato ad agire ex art. 2041 c.c. per recuperare il minor incasso subito.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioniArricchimento senza causa
RamiCondominioProcesso civileSuccessioni
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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