Sentenza n. 236/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 392 del 22.07.2025, concernente assegnazione carta docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile che condannava il Ministero al riconoscimento e al pagamento del bonus carta del docente per gli anni scolastici 2016/17-2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al riconoscimento del beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per otto anni scolastici, oltre alle spese legali. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva, era decorso il termine previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e ne era stato documentato il passaggio in giudicato, ma il Ministero non aveva ancora corrisposto il beneficio. È stato chiesto di assegnare all'Amministrazione un termine di sessanta giorni, di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta e di applicare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con memoria meramente formale. La difesa erariale richiamava, secondo la motivazione della sentenza, gli avvisi pubblicati sui siti istituzionali per la rinnovazione delle richieste di pagamento e i doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza del creditore.
La decisione
Il TAR ha accertato che non risultava pagata la totalità delle somme dovute in forza del giudicato civile e ha accolto il ricorso. Ha ritenuto non necessario che la docente presentasse ulteriori richieste tramite la procedura telematica ministeriale né che attendesse indefinitamente, senza certezza sui tempi di pagamento, prima di agire in giudizio. In assenza di modifiche nelle procedure amministrative e nei tempi di pagamento, il Ministero deve dare completa esecuzione al giudicato. È stato assegnato il termine di sessanta giorni per il pagamento di tutte le somme spettanti e, contestualmente, è stato nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, con potere sostitutivo, su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine, di rilasciare la carta docente, accreditarvi le somme e adottare ogni necessario atto amministrativo e contabile. Al commissario spetterà, per l'eventuale attività svolta, un compenso di 500 euro a carico del Ministero inottemperante. La penalità di mora è stata invece esclusa perché, trattandosi dell'erogazione di un contributo, sarebbe risultata iniqua, anche in considerazione delle difficoltà degli uffici ministeriali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria generale dello Stato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico della carta del docente, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica, per l'aggiornamento e la formazione
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato civile.
art. 112 c.p.a.
Consente di chiedere l'ottemperanza al giudicato; nel caso concreto ha fondato la domanda di esecuzione della sentenza civile passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e ha fondato la nomina del commissario ad acta e la richiesta di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Prevede la penalità di mora; nel caso concreto il TAR ha ritenuto iniqua la sua applicazione, trattandosi dell'erogazione di un contributo.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
È stato richiamato quale termine dilatorio decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese di giudizio, determinate in misura forfettaria e contenuta in ragione della serialità e semplicità della controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme, l'Amministrazione deve eseguire integralmente il comando giudiziale senza poter subordinare il pagamento alla presentazione di ulteriori istanze amministrative, quando nessuna norma imponga tale adempimento come condizione dell'esecuzione.
- I doveri di collaborazione, buona fede e correttezza del creditore non possono essere interpretati in modo da imporgli di attendere senza certezza sui tempi di pagamento prima di tutelarsi in giudizio, soprattutto quando il giudicato abbia già accertato il diritto alla prestazione.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo l'assegnazione di un termine per l'ottemperanza, il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, attribuendogli il potere di adottare gli atti amministrativi e contabili necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere esclusa quando, in relazione alla natura contributiva della prestazione e alle concrete circostanze organizzative, la sua applicazione risulti iniqua.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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