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Parere

Parere n. 99/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Matteo Oliva per l'annullamento: - del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito MIUR) D.M. 24 aprile 2019, n. 374, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019-2022, nella parte in cui non consente l’inserimento ex novo del ricorrente (docente tecnico pratico, di seguito indicati come I.T.P.) nelle Graduatorie ad Esaurimento (di seguito, GAE), nonché per la mancata valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina ai fini de punteggio eventualmente deducibile all’esito della collocazione nelle medesime GAE; -del d.m. n.374/2019 nella parte che non prevede che ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva prestato senza demerito dopo il conseguimento del titolo di studio che dà diritto all' iscrizione nelle graduatorie stesse, è valutato come servizio scolastico con la massima qualifica come invece previsto dall' articolo 4 comma 2 ) della legge n° 282 del 13 giugno 1969 e dall' articolo 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n° 297 che prevedeva il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti.

Giustizia amministrativa202300803

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Istanza di riesame del parere n. 241/2024 reso su ricorso straordinario avverso il d.m. MIUR 24 aprile 2019, n. 374, relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019-2022

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha chiesto il riesame del precedente parere della Sezione, che aveva ritenuto il ricorso straordinario in parte infondato e in parte inammissibile. Il ricorso originario contestava il d.m. n. 374/2019 nella parte in cui non consentiva l’inserimento ex novo di un docente tecnico pratico nelle graduatorie ad esaurimento e non prevedeva la valutazione del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina, invocando l’art. 4, comma 2, della legge n. 282/1969 e l’art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994. L’istanza di riesame riproponeva sostanzialmente i motivi già esaminati e chiedeva un nuovo esame del ricorso, delle istanze cautelari e di accesso agli atti, senza dedurre specifici motivi di revocazione.

Il parere

La Sezione ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame. In via generale, il parere reso sul ricorso straordinario ha natura giustiziale, è vincolante per l’Amministrazione e si consuma con il suo esercizio; non è quindi normalmente riesaminabile su richiesta del ricorrente per una mera divergenza interpretativa delle norme. Il riesame è eccezionalmente ammissibile soltanto in presenza di elementi riconducibili a ipotesi di revocazione, di un irrimediabile contrasto con indirizzi giurisprudenziali consolidati o di un’evidente e obiettiva non conformità a legge, in particolare in caso di ius superveniens. Nel caso concreto, l’istanza non conteneva motivi di revocazione, si limitava a riproporre questioni già decise e, inoltre, non proveniva dall’Amministrazione, alla quale la giurisprudenza consultiva riconosce una facoltà autonoma di chiedere il riesame.

Osservazioni

Ammissibilità dell’istanza di riesame

La richiesta di riesame del parere reso sul ricorso straordinario è normalmente inammissibile, poiché la normativa non la prevede e il carattere giustiziale e vincolante del parere comporta la consumazione del potere consultivo e la normale irretrattabilità della decisione.

Limiti eccezionali al riesame

Il riesame può essere ammesso soltanto in casi limitati, quando gli elementi dedotti evidenzino un irrimediabile contrasto con orientamenti giurisprudenziali consolidati, un’evidente e obiettiva non conformità a legge, specie per effetto di ius superveniens, oppure una situazione idonea a fondare la revocazione del decreto presidenziale decisorio.

Mancata deduzione di motivi di revocazione

L’istanza non è qualificabile come ricorso per revocazione, perché non deduce alcuno dei motivi previsti dall’art. 395 c.p.c. e si limita a chiedere un nuovo esame del ricorso e delle istanze già valutate.

Riproduzione dei motivi già esaminati

La riproposizione delle medesime censure già esaminate nel parere n. 241/2024, fondate su una diversa interpretazione delle norme, non consente di superare il carattere definitivo del parere.

Soggetto legittimato a chiedere il riesame

L’istanza è comunque inammissibile anche perché non proviene dall’Amministrazione. La facoltà dell’Amministrazione di chiedere il riesame non comporta un’analoga generale facoltà del ricorrente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    I decreti presidenziali che decidono i ricorsi straordinari sono impugnabili per revocazione nei casi previsti dall’art. 395 c.p.c.; il ricorso per revocazione deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione, comunicazione o pubblicazione del decreto.

  • art. 395 c.p.c.

    Costituisce il parametro per individuare i casi tassativi di revocazione del decreto presidenziale decisorio e, in via eccezionale, i presupposti per il riesame del parere prodromico, purché il decreto non sia ancora stato emanato.

  • art. 69 l. 18 giugno 2009, n. 69

    Ha reso assolutamente vincolante il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario, abrogando la possibilità per il Governo di adottare una decisione difforme mediante deliberazione del Consiglio dei ministri.

  • art. 7 c.p.a.

    È richiamato quale conferma del carattere giustiziale del ricorso straordinario.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento dell’Amministrazione impedisce che il riesame del parere possa essere reiterato senza limiti e senza una disciplina procedurale.

  • art. 4, comma 2, l. 13 giugno 1969, n. 282

    Invocato nel ricorso originario per sostenere la valutabilità del servizio militare ai fini del punteggio nelle graduatorie.

  • art. 485, comma 7, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

    Invocato nel ricorso originario per sostenere che il servizio militare di leva prestato senza demerito dovesse essere valutato a tutti gli effetti come servizio scolastico.

Massime di principio

  • Il parere del Consiglio di Stato reso sul ricorso straordinario, una volta esercitata la funzione consultiva, è normalmente irretrattabile, poiché il parere ha natura giustiziale, è vincolante per l’Amministrazione e definisce sostanzialmente il rimedio.
  • La mera divergenza interpretativa rispetto alla ricostruzione giuridica contenuta in un precedente parere non rende ammissibile un’istanza di riesame proposta dal ricorrente.
  • Il riesame del parere prodromico al decreto presidenziale può essere eccezionalmente ammesso, prima dell’emanazione del decreto, quando siano dedotti elementi riconducibili ai motivi di revocazione ex art. 395 c.p.c., un irrimediabile contrasto con orientamenti giurisprudenziali consolidati o un’evidente e obiettiva non conformità a legge, soprattutto in presenza di ius superveniens.
  • La riproposizione dei motivi già esaminati non può essere utilizzata per ottenere una nuova decisione sul ricorso straordinario, in assenza di uno specifico motivo di revocazione.
  • La facoltà di chiedere il riesame riconosciuta all’Amministrazione non si estende in via generale al ricorrente privato.

Istanza di riesame del parere sul ricorso straordinario

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato l’istanza di riesame proposta da un docente tecnico pratico nei confronti del Ministero dell’istruzione e del merito, con riferimento al parere n. 241/2024 reso su un ricorso straordinario contro il d.m. MIUR 24 aprile 2019, n. 374, concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019-2022.

Oggetto del ricorso originario

Il ricorso originario chiedeva l’annullamento del decreto ministeriale nella parte in cui non consentiva l’inserimento ex novo del ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento e nella parte in cui non prevedeva la valutazione, ai fini del punteggio, del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina. A sostegno della pretesa erano stati richiamati l’art. 4, comma 2, della legge n. 282/1969 e l’art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994.

Con il precedente parere n. 241/2024, la Sezione aveva espresso l’avviso che il ricorso dovesse essere dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile.

Contenuto dell’istanza di riesame

Il ricorrente, con istanza del 3 aprile 2024, ha chiesto un nuovo esame del ricorso straordinario, delle istanze cautelari e di accesso agli atti, riproponendo sostanzialmente le questioni già esaminate. L’istanza era fondata, in concreto, su una diversa interpretazione delle norme applicabili e non deduceva specifici errori revocatori.

Regola generale sull’irretrattabilità del parere

La Sezione ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui la richiesta di riesame del parere reso sul ricorso straordinario è normalmente inammissibile. L’art. 69 della legge n. 69/2009 ha reso il parere assolutamente vincolante, eliminando la possibilità per il Governo di discostarsene mediante deliberazione del Consiglio dei ministri.

Tale disciplina è coerente con la natura giustiziale del ricorso straordinario, riconosciuta anche in ambito europeo e richiamata dall’art. 7 c.p.a. Il potere consultivo si consuma con il suo esercizio in relazione al caso concreto e il parere assume una stabilità analoga a quella delle decisioni giurisdizionali, salvo i casi eccezionali di revocazione.

Eccezioni ammesse

Il riesame può essere ammesso, prima dell’emanazione del decreto presidenziale decisorio, soltanto quando gli elementi dedotti evidenzino:

  • un irrimediabile contrasto con indirizzi giurisprudenziali consolidati;
  • un’evidente e obiettiva non conformità a legge, in particolare in presenza di ius superveniens;
  • circostanze idonee a legittimare la revocazione del decreto presidenziale ai sensi dell’art. 395 c.p.c. e dell’art. 15 d.P.R. n. 1199/1971.

La possibilità di riesaminare il parere prima dell’emanazione del decreto è giustificata dal principio di economia dei mezzi giuridici: non sarebbe ragionevole consentire la revocazione del decreto decisorio e negare in assoluto ogni rimedio rispetto al parere prodromico. Si tratta, tuttavia, di un’eccezione circoscritta e non di una generale riapertura del procedimento.

Applicazione al caso concreto

Nel caso esaminato, l’istanza non poteva essere qualificata come ricorso per revocazione. Il ricorrente non aveva dedotto alcuno dei motivi previsti dall’art. 395 c.p.c., ma aveva chiesto un “mero esame” del precedente ricorso e delle ulteriori istanze già proposte.

La Sezione ha inoltre rilevato che l’istanza si limitava a riproporre i motivi già esaminati nel parere n. 241/2024 e si fondava su una divergenza interpretativa delle norme, circostanza di per sé inidonea a giustificare il riesame. È stata considerata dirimente anche la provenienza dell’istanza dal ricorrente, anziché dall’Amministrazione, cui la giurisprudenza consultiva riconosce una specifica facoltà di chiedere il riesame.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che l’istanza di riesame fosse inammissibile. Il precedente parere resta quindi non riesaminabile sulla base delle sole contestazioni interpretative e della riproposizione delle censure già decise.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicitàPrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

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