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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01357/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2005, emesso nei confronti di una società che aveva contabilizzato fatture emesse da una società ritenuta "cartiera". La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la natura fittizia del fornitore implicasse la consapevole partecipazione della contribuente alla frode, nonostante la regolarità formale della contabilità e l’assoluzione nel parallelo processo penale. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) deduzione di giudicato esterno formatosi su annualità 2006/2007, ritenuto preclusivo della nuova contestazione; 2) altri profili non esaminati nel merito perché assorbiti; 3) violazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. 633/1972, art. 42 d.P.R. 600/1973, art. 7 l. 212/2000, artt. 2697, 2727, 2729, 115 e 116 c.p.c. e normativa unionale, perché la CTR avrebbe errato nel ritenere sufficiente la sola natura di cartiera del fornitore per affermare la consapevolezza del cessionario; 4) omessa pronuncia sul trattamento sanzionatorio; 5) statuizione sulle spese di lite. La Corte ha esaminato prioritariamente il terzo motivo, ritenendolo fondato sotto il profilo della violazione di legge, e ha assorbito gli altri motivi diversi dal primo, che è stato respinto.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo relativo al giudicato esterno, ritenendo che le precedenti decisioni riguardassero elementi fattuali riferiti a annualità diverse e non un rapporto tributario permanente; inoltre, nelle controversie IVA il giudicato nazionale non può ostacolare l’applicazione di norme comunitarie imperative in materia di contrasto alle frodi. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, in tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, non basta la sola prova che il fornitore sia una cartiera per imputare automaticamente al cessionario la consapevolezza della frode: incombe sull’Amministrazione la prova, anche presuntiva ma con elementi oggettivi e specifici, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’inesistenza sostanziale del contraente; solo dopo tale prova grava sul contribuente la dimostrazione di aver adottato la massima diligenza esigibile. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per un nuovo esame conforme al principio di diritto, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato interno/esterno non può essere opposto in modo da impedire l’applicazione di norme comunitarie imperative in materia di IVA, soprattutto in presenza di contestazioni di frode.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    norma evocata dalla ricorrente come base del diritto alla detrazione IVA, contestata in relazione a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    norma richiamata per contestare la legittimità dell’accertamento IVA e la valutazione probatoria dell’Ufficio.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate nell’accertamento delle imposte dirette.

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato a sostegno della censura sulla motivazione dell’atto impositivo.

  • art. 2697 c.c.

    in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l’onere di provare la consapevolezza del destinatario della frode grava sull’Amministrazione finanziaria.

  • art. 2727 c.c.

    evocato come parametro sulle presunzioni utilizzabili dall’Ufficio.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni devono fondarsi su elementi oggettivi e specifici per dimostrare la consapevolezza del contribuente.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per contestare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per contestare l’apprezzamento probatorio del giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, nn. 3-4, c.p.c.

    base del motivo di ricorso che denunciava violazione di legge e vizi processuali sulla decisione di merito.

Massime di principio

  • In tema di IVA, se l’Amministrazione contesta fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario fosse consapevole, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza, della partecipazione a un’evasione d’imposta.
  • La prova della consapevolezza del destinatario può essere fornita anche per presunzioni, ma queste devono essere sorrette da elementi oggettivi e specifici; non è sufficiente il mero rilievo della natura di "cartiera" dell’emittente.
  • Una volta assolto tale onere probatorio da parte dell’Ufficio, grava sul contribuente l’onere di dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, in rapporto alle circostanze concrete.
  • Nelle controversie IVA, il giudicato esterno non ha efficacia preclusiva quando riguarda annualità diverse e si fonda su apprezzamenti fattuali non idonei a vincolare la decisione su autonomi periodi d’imposta; inoltre, il giudicato nazionale non può ostacolare l’applicazione di norme UE imperative dirette a contrastare l’abuso o la frode.
  • La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti non esonera il contribuente dalla verifica della effettiva sostanza dell’operazione, né basta, da sola, a escludere la partecipazione consapevole a una frode IVA.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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