Sentenza n. 7140/2026 - Roma, Sezione 1T
per l’annullamento del decreto del 21 dicembre 2021, con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 5 della l. 5 febbraio 1992, n. 91;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per matrimonio, adottato sulla base di informazioni concernenti possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 5 della l. n. 91/1992, deducendo violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, difetto di motivazione, motivazione apparente, errore di fatto ed eccesso di potere, nonché violazione dell'art. 6 della l. n. 91/1992 in relazione all'art. 5. Il ricorrente ha contestato l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione, ipotizzando che il diniego fosse fondato su una denuncia per tentato furto del 2016, archiviata dal GIP nel 2017, e ha lamentato il mancato rilievo attribuito alla propria integrazione sociale. Ha inoltre censurato il mancato invio della comunicazione dei motivi ostativi. Il Ministero ha invece fondato il diniego su informazioni riservate provenienti dagli organismi preposti alla sicurezza dello Stato, previa acquisizione del parere negativo del Consiglio di Stato. Nel corso del giudizio il TAR ha acquisito la relazione riservata dei servizi di sicurezza; dalla documentazione sono emersi contatti del ricorrente con soggetti appartenenti ad Hezbollah e manifestazioni di sentimenti antisionisti tramite social network.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene la cittadinanza per matrimonio integri ordinariamente una situazione di diritto soggettivo, essa degradi a interesse legittimo quando emergano comprovati motivi inerenti alla sicurezza nazionale, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. Il diniego è stato ritenuto espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto entro i limiti del controllo estrinseco su istruttoria, logicità, ragionevolezza, coerenza e motivazione, senza sostituzione del giudice nella valutazione di merito. Gli elementi acquisiti dalla relazione dei servizi di sicurezza sono stati considerati idonei a sorreggere il diniego ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 91/1992, quale causa ostativa anche nei confronti del coniuge di cittadino italiano. Il Collegio ha riconosciuto l'attendibilità delle informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato e ha ritenuto non necessaria l'esternazione di ulteriori dettagli, in ragione della natura riservata delle fonti e delle esigenze di tutela della sicurezza nazionale. Il riferimento agli elementi sfavorevoli contenuti nell'informativa è stato qualificato come motivazione per relationem sufficiente a rendere comprensibile l'iter logico seguito dall'Amministrazione. L'integrazione sociale del richiedente e l'archiviazione della denuncia per tentato furto non sono state ritenute idonee a superare gli elementi di rischio risultanti dall'informativa. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5 l. 5 febbraio 1992, n. 91
la concessione della cittadinanza italiana per matrimonio
Disciplina la domanda di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio.
art. 6, comma 1, lett. c), l. 5 febbraio 1992, n. 91
comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Prevede una causa automaticamente ostativa alla concessione della cittadinanza quando sussistano comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, applicabile anche al coniuge di cittadino italiano.
art. 8, comma 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91
Prevede l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, acquisito nel caso concreto in senso negativo.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
È stato invocato dal ricorrente, ma il giudice ha ritenuto il provvedimento sufficientemente motivato, anche mediante motivazione per relationem alle informazioni riservate.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato in modalità telematica.
Massime di principio
- Nella procedura di concessione della cittadinanza per matrimonio, la posizione soggettiva degrada da diritto soggettivo a interesse legittimo quando emergano comprovati motivi inerenti alla sicurezza nazionale, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
- La valutazione ministeriale sull'inserimento del richiedente nella comunità nazionale e sull'assenza di pericoli per la sicurezza dello Stato è discrezionale e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà, inadeguatezza dell'istruttoria, ingiustizia manifesta o difetto di motivazione, senza sostituzione del giudice nel merito della valutazione amministrativa.
- Le informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato possono giustificare il diniego della cittadinanza anche quando evidenzino un pericolo solo potenziale o non immediatamente lesivo; la loro provenienza ufficiale ne consente l'utilizzazione quale base istruttoria, salvo il controllo estrinseco del giudice sulla logicità e sufficienza della decisione.
- In presenza di esigenze di tutela della sicurezza nazionale, il diniego di cittadinanza può essere motivato per relationem mediante richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nelle informative riservate, senza necessità di indicare nel provvedimento tutte le fonti e tutti i fatti accertati o di comunicarne il dettaglio al richiedente.
- L'integrazione sociale del richiedente e l'archiviazione di un procedimento penale non impediscono il diniego della cittadinanza quando altri elementi informativi, provenienti dagli organismi di sicurezza, consentano di ravvisare comprovati motivi ostativi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
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