Regolamento (UE) 2020/213
Regolamento (UE) 2020/213 del Consiglio del 17 febbraio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento (UE) 2020/213 interviene in modo puntuale sul regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti dello Zimbabwe. In coerenza con la decisione (PESC) 2020/215, modifica il titolo del regolamento (CE) n. 314/2004 e sostituisce integralmente l’allegato IV, contenente l’elenco delle persone interessate dalle misure restrittive. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 sulle misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, aggiornandone il titolo e l’elenco delle persone soggette alle misure dell’allegato IV.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Incide sulle misure restrittive relative allo Zimbabwe, in particolare sul congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti delle persone fisiche, giuridiche, entità e organismi elencati nel quadro delle misure dell’Unione. La modifica riguarda specificamente l’allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004, che contiene l’elenco delle persone di cui all’articolo 6, paragrafo 4.
Modifica del regime restrittivo dell’UE nei confronti dello Zimbabwe
Il regolamento (UE) 2020/213 del Consiglio aggiorna il regolamento (CE) n. 314/2004, che disciplina talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe. L’intervento è adottato sulla base dell’articolo 215 TFUE ed è collegato alla decisione (PESC) 2020/215, con cui il Consiglio ha modificato la decisione 2011/101/PESC e sospeso le misure restrittive nei confronti di una persona.
Contesto e finalità dell’intervento
Dai considerando emerge che il regolamento (CE) n. 314/2004 attua diverse misure previste dalla decisione 2011/101/PESC, tra cui il congelamento di fondi e risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità e organismi. Poiché la decisione PESC del 17 febbraio 2020 ha modificato il titolo della decisione di base e ha sospeso le misure restrittive nei confronti di una persona, si è reso necessario adeguare il regolamento UE corrispondente.
Modifica del titolo del regolamento n. 314/2004
L’articolo 1, punto 1, sostituisce il titolo del regolamento (CE) n. 314/2004. Il nuovo titolo è: "Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe". Si tratta di un adeguamento terminologico coerente con il mutato inquadramento della misura restrittiva a livello di PESC.
Aggiornamento dell’allegato IV
L’articolo 1, punto 2, sostituisce integralmente l’allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 con il testo allegato al regolamento (UE) 2020/213. Tale allegato contiene l’elenco delle persone di cui all’articolo 6, paragrafo 4, ossia i soggetti destinatari delle misure restrittive. Nel testo allegato compaiono, tra gli altri, i seguenti nominativi:
- Chiwenga, Constantine;
- Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema;
- Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine);
- Mugabe, Grace.
Entrata in vigore ed efficacia nell’ordinamento interno degli Stati membri
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Rilevanza pratica per gli operatori
Per avvocati e commercialisti, il regolamento assume rilievo soprattutto in chiave di compliance sanzionatoria: l’aggiornamento dell’allegato IV impone di verificare l’esatta corrispondenza dei nominativi e l’eventuale operatività di blocchi o divieti correlati al congelamento di fondi e risorse economiche previsti dal regime restrittivo UE verso lo Zimbabwe.
Disposizioni principali
Ridenominazione del regolamento base
L’articolo 1, punto 1, sostituisce il titolo del regolamento (CE) n. 314/2004, che diventa: "Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe". La modifica riflette l’aggiornamento disposto a livello PESC dalla decisione (PESC) 2020/215.
Aggiornamento dell’elenco soggetti sottoposti a misure restrittive
L’articolo 1, punto 2, sostituisce l’allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento. L’elenco riguarda le persone di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e comprende, tra gli altri, Constantine Chiwenga, Perence Shiri (alias Bigboy) Samson Chikerema, Phillip Valerio Sibanda (alias Valentine) e Grace Mugabe.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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