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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27944/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dell’agente della riscossione ritenendo regolarmente notificate quattro cartelle di pagamento, per complessivi euro 3.321,65, presupposte da un’intimazione di pagamento. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto nullità del procedimento per mancato rinvio dell’udienza di discussione, lamentando che la CTR avesse trattato la causa nonostante una richiesta via PEC di differimento per legittimo impedimento dei difensori. Con il secondo motivo ha denunciato violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sostenendo che la CTR avesse erroneamente reputato ritualmente notificate le cartelle e, di conseguenza, inammissibile e infondato il ricorso originario. La ricorrente ha inoltre richiamato la giurisprudenza sull’impugnabilità della cartella e dell’estratto di ruolo non validamente notificati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non era stato trascritto né localizzato l’atto contenente l’istanza di rinvio, e comunque perché il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore presuppone l’impossibilità di sostituzione, circostanza non dedotta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva fondato la decisione sulla regolare notifica delle cartelle di pagamento, mentre la censura si era appuntata sull’estratto di ruolo e sull’impugnabilità degli atti non notificati, profilo estraneo alla motivazione. La Corte ha inoltre osservato che lo ius superveniens del 2021 sull’estratto di ruolo non era rilevante nel caso, poiché presuppone l’inesistenza o la nullità della notifica della cartella, accertamento escluso dalla sentenza impugnata. Spese poste a carico della ricorrente e disposto l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato per qualificare il secondo motivo come denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per qualificare il primo motivo come deduzione di nullità del procedimento

  • art. 115 disp. att. c.p.c.

    il rinvio dell’udienza per grave impedimento del difensore richiede l’impossibilità di sostituzione; altrimenti non sussiste obbligo di differimento

  • art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    il principio sul rinvio dell’udienza ex art. 115 disp. att. c.p.c. è applicabile anche al processo tributario

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    è richiamato in tema di impugnabilità degli atti della riscossione e dei presupposti atti non notificati

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    la mancanza di specifica attinenza della censura al decisum è assimilata alla mancata enunciazione dei motivi di ricorso

  • art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    come modificato, prevede che l’estratto di ruolo non è impugnabile, salvo specifici casi di pregiudizio dimostrato

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    ha introdotto il comma 4-bis all’art. 12 d.P.R. 602/1973 in tema di non impugnabilità dell’estratto di ruolo

  • legge 17 dicembre 2021, n. 215

    legge di conversione del d.l. 146/2021

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    richiamato nel nuovo comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. 602/1973 come ipotesi di pregiudizio per la partecipazione ad appalti

  • art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato nel nuovo comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. 602/1973 come ipotesi di pregiudizio per la riscossione di somme da soggetti pubblici

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le questioni nuove o non trattate nel giudizio di merito sono inammissibili se la parte non indica specificamente dove e come siano state dedotte nel precedente grado di giudizio, in ossequio al principio di autosufficienza.
  • La censura in Cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: il motivo è inammissibile quando attacca un argomento estraneo alla motivazione posta a base della decisione.
  • Il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore nel processo tributario presuppone la prova dell’impossibilità di sostituzione; in mancanza di tale allegazione il diniego del rinvio non determina nullità della decisione.
  • L’impugnabilità dell’estratto di ruolo e degli atti della riscossione presuppone un interesse concreto e, nel regime sopravvenuto, è esclusa in via generale salvo tassative ipotesi di pregiudizio specificamente dimostrate.
  • Lo ius superveniens sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo opera nei giudizi pendenti solo se è in contestazione l’inesistenza o nullità della notifica della cartella presupposta; se la notifica è stata accertata come regolare, la nuova disciplina non rileva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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