Cassazione Civile, Ordinanza n. 23574/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta dall'originaria attrice per far dichiarare l'inefficacia di un atto pubblico di compravendita immobiliare, assumendo che la vendita al figlio fosse solo apparente perché simulata la corresponsione del prezzo: il corrispettivo di euro 60.000 sarebbe stato in realtà formato mediante somme già appartenenti alla stessa venditrice e accreditate sul suo conto dal figlio. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la simulazione, in assenza di prova dell'accordo simulatorio e di controdichiarazione, e comunque rilevando, dalla documentazione bancaria e dall'interrogatorio formale, che il pagamento del prezzo risultava effettivamente avvenuto. La Corte d'appello ha confermato il rigetto. Nel ricorso per cassazione le ricorrenti hanno dedotto un vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nonché nullità della sentenza per difetto di valutazione delle prove ed erronea applicazione dell'art. 116 c.p.c.; hanno inoltre lamentato la mancata ammissione della prova testimoniale e di una consulenza tecnica d'ufficio contabile e bancaria, ritenute necessarie per provare la simulazione della vendita e l'asserita illiceità della causa e simulazione del pagamento del prezzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che la censura formulata in termini di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione non era più proponibile ratione temporis. Ha poi osservato che il motivo non si confrontava con la reale ratio della sentenza impugnata, la quale aveva già motivato in modo ampio sul rigetto della doglianza relativa alla mancata ammissione della consulenza tecnica contabile e bancaria. Quanto alla prova testimoniale, la Corte ha evidenziato che non risultava né dalla sentenza impugnata né dalla stessa esposizione dei motivi d'appello che la relativa mancata ammissione fosse stata specificamente censurata in secondo grado; pertanto il giudice d'appello correttamente non si era pronunciato sul punto. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, con distrazione al difensore antistatario, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione richiamato dalle ricorrenti non era applicabile ratione temporis alla fattispecie esaminata.
art. 116 c.p.c.
La censura di erronea valutazione delle prove è stata ritenuta non idonea a superare la motivazione della sentenza impugnata.
art. 1323 c.c.
La norma è stata richiamata dalle ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto il motivo non pertinente rispetto alla decisione impugnata.
art. 1342 c.c.
La norma è stata evocata dalle ricorrenti in relazione alla pretesa illiceità/simulazione del contratto, ma senza incidere sulla declaratoria di inammissibilità.
art. 1414 c.c.
Richiamato dalle ricorrenti per sostenere la simulazione della corresponsione del prezzo; la Corte non ne ha affrontato il merito perché il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Non è ammissibile una doglianza che solleciti una rivalutazione del merito istruttorio senza indicare in modo puntuale l'errore decisivo nella motivazione della sentenza impugnata.
- La mancata ammissione di una prova va censurata specificamente nel grado di merito e deve risultare dai motivi di appello; in cassazione non può essere introdotta per la prima volta come doglianza.
- La censura relativa al vizio motivazionale deve essere formulata secondo il regime processuale applicabile ratione temporis, senza richiamare parametri non più pertinenti.
- L'eventuale richiesta di consulenza tecnica o di prova testimoniale non può fondare l'accoglimento del ricorso se la decisione di merito ha già spiegato in modo coerente perché tali mezzi istruttori non erano decisivi o perché la relativa doglianza non era stata ritualmente devoluta al giudice di appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23487/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23489/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23491/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23492/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23493/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23494/2023 del 02/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →