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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07107/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Salerno che, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, aveva disposto la custodia cautelare in carcere a suo carico. L'unico motivo di cassazione era la presunta violazione dell'obbligo di ascoltare preventivamente l'indagato ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.: l'interrogatorio non era stato completato (l'indagato era all'estero e si era avviata una rogatoria/istruttoria a distanza), per cui la misura sarebbe nulla per violazione del diritto di difesa e per mancato rispetto delle ipotesi derogatorie previste dalla norma e dalla novella della legge n. 114/2024.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i profili di censura: (1) l'omissione dell'interrogatorio da parte del Gip è giustificata perché il Gip, prima di procedere all'interrogatorio, aveva già ritenuto insussistenti le esigenze cautelari e quindi non era necessario completare l'incombente; (2) l'applicazione della misura da parte del Tribunale in sede di appello cautelare non richiede che sia stato espletato in precedenza l'interrogatorio preventivo ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, poiché tale garanzia è prevista per l'ipotesi di misura adottata dal Gip in fase di indagini preliminari e, comunque, all'indagato resta la possibilità di comparire e di essere interrogato in sede di trattazione dell'appello cautelare. La Corte ha confermato la legittimità della misura applicata in sede di appello, condannando il ricorrente alle spese processuali e dichiarando la piena efficacia della custodia cautelare subordinata alla definitività dell'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    "prima di disporre la misura il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari"

    La norma impone l'interrogatorio preventivo quando il giudice debba disporre una misura in fase di indagini preliminari; tuttavia, secondo la Corte, l'obbligo si applica solo se il giudice procede realmente alla misura: se il Gip esclude la misura prima ancora dell'interrogatorio, l'omissione è legittima. Inoltre l'obbligo non vincola il giudice dell'appello cautelare che applica la misura in esito all'impugnazione del PM

  • art. 291, comma 1-quinquies, cod. proc. pen.

    Prevede che, nei casi di custodia cautelare ex art. 328 comma 1-quinquies, l'interrogatorio preliminare sia svolto dal Presidente o da un componente delegato; la Corte lo interpreta come richiamo alle ipotesi connesse alle misure adottate in fase di indagini preliminari

  • art. 328, comma 1-quinquies, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal comma 1-quinquies dell'art. 291; collegata alle regole procedurali per le misure custodiali in fase di indagine, utile per distinguere i casi in cui l'interrogatorio preventivo è obbligatorio

  • art. 289, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato a titolo di coordinamento normativo: disciplina specifiche ipotesi (sospensione dall'esercizio di ufficio pubblico) che richiedono particolari garanzie di audizione, ma non pertinente nel merito della decisione

  • art. 64 e 65, cod. proc. pen.

    Indicano le modalità dell'interrogatorio e dell'assistenza difensiva; l'art. 291 rimanda a tali norme per la forma dell'audizione

  • art. 133-ter, cod. proc. pen.

    Prevede modalità di interrogatorio a distanza (cooperazione giudiziaria) introdotte dal dlgs n.150/2022; la Corte osserva che pur essendo disponibile lo strumento a distanza, ciò non impone al giudice dell'appello di esperirlo quando non è necessario

  • legge n. 114/2024

    Ha introdotto modifiche procedurali (anche l'art. 291, comma 1-quater) volte a rafforzare l'obbligo di interrogatorio preventivo, ma la Corte interpreta tali novità nel senso che l'obbligo resta circoscritto alle ipotesi di misure disposte dal Gip in fase di indagine

  • decreto legislativo n. 150/2022

    Ha previsto (mediante attuazione) strumenti di cooperazione e audizioni a distanza, richiamati dalla difesa ma non considerati idonei a imporre l'obbligo di interrogatorio in appello

  • art. 415-bis, cod. proc. pen.

    Norma sulla comunicazione della chiusura delle indagini: citata per richiamare che l'indagato può essere sentito nel corso delle indagini o all'atto della comunicazione degli atti, quale ulteriore tutela del diritto di difesa

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione (sez. V e VI, nn. 28187/2025, 27819/2025, 57525/2017 ecc.)

    La Corte richiama precedenti secondo cui il Tribunale che accoglie l'appello del PM può applicare la misura senza aver eseguito l'interrogatorio preventivo richiesto al Gip, poiché l'indagato può comparire e essere sentito in sede di trattazione dell'appello; ribadito il carattere parzialmente devolutivo dell'appello cautelare

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto; applicata dalla Corte in sentenza

Massime di principio

  • L'obbligo di interrogatorio previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. si applica principalemente all'ipotesi in cui sia il Gip a dover adottare la misura in fase di indagini preliminari; se il Gip decide di non disporre la misura prima di eseguire l'interrogatorio, l'omissione dell'audizione è giustificata e non invalida il procedimento
  • Quando il pubblico ministero propone appello cautelare e il Tribunale accoglie l'appello disponendo la misura, non è necessario che l'interrogatorio preventivo sia già stato effettuato: l'indagato può essere sentito nella sede di trattazione dell'appello e ciò tutela adeguatamente il diritto di difesa
  • La possibilità tecnica di svolgere l'interrogatorio a distanza (art. 133-ter e normativa di cooperazione) non impone al giudice di appello di eseguirlo se non è procedimentalmente necessario; l'uso degli strumenti a distanza è a favore dell'espletamento ma non altera la regola sulla competenza dell'interrogatorio
  • Il principio devolutivo limita la cognizione del giudice dell'appello cautelare ai motivi di gravame e alle questioni connesse: se il Gip ha già riconosciuto la sussistenza di gravi indizi, l'appello del PM può riguardare soltanto le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione ecc.) e il giudice d'appello può rivalutarle autonomamente
  • In termini pratici, in casi analoghi è opportuno: (a) per la difesa, chiedere la comparizione e l'interrogatorio in sede di appello qualora l'interrogatorio preliminare non sia stato svolto; (b) per il Gip, motivare chiaramente la decisione di non procedere all'interrogatorio se ritiene non sussistenti le esigenze cautelari; (c) per il PM, valorizzare elementi di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione per ottenere accoglimento dell'appello

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