Sentenza n. 15978/2026 - Roma, Sezione 4B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità alla prova di capacità operativa, modulo di acquaticità, e conseguente decreto di esclusione dalla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei vigili del fuoco
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione reclutante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso il 13 luglio 2023 nella prova di acquaticità, modulo 3, e il decreto di esclusione del 20 luglio 2023, chiedendo anche la convocazione alle successive fasi e, in subordine, il risarcimento del danno. La prova era stata valutata non superata perché il tempo registrato era di 37,62 secondi, superiore al limite di 35 secondi. Con il primo motivo ha dedotto violazione del bando e dell’Allegato C, dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e par condicio, nonché difetto di motivazione e istruttoria, errore di fatto, illogicità, disparità di trattamento e sviamento. Ha sostenuto che, nuotando in apnea, il costume si sarebbe impigliato negli ostacoli e che avrebbe oltrepassato la piastra di arrivo, toccandola poi con una bracciata all’indietro; il ritardo sarebbe derivato dalla posizione e dalla scarsa sensibilità della piastra e dal mancato arresto immediato del cronometro. Ha inoltre contestato la profondità di 5,30 metri della piscina rispetto a quella di 2,25 metri presso cui si era allenato, l’assenza di un cronometrista qualificato, la mancanza di certificazione degli strumenti e la non conformità della misurazione agli standard FINA. Ha lamentato anche che l’uso di piscine differenti nel tempo avrebbe leso la par condicio. Con il secondo motivo ha invocato l’art. 8 CEDU, sostenendo che modalità ed esito della prova sarebbero incompatibili con la finalità di stabilizzazione di personale volontario già in servizio. Ha chiesto la rinnovazione della prova e ha contestato anche le disposizioni del bando che collegavano al mancato superamento l’esclusione dalla procedura.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure e prescindendo dall’integrazione del contraddittorio. Ha giudicato non provata la ricostruzione secondo cui il costume si sarebbe impigliato negli ostacoli e il ricorrente avrebbe oltrepassato la piastra in apnea: le allegazioni erano soggettive, prive di riscontri e non risultavano contestate al momento della firma della scheda di prova. Inoltre, l’impigliamento appariva poco plausibile per le caratteristiche degli ostacoli e, se verificatosi, avrebbe potuto indicare un’esecuzione non corretta della prova; anche l’oltrepassamento della piastra e il successivo tocco all’indietro erano incompatibili con il protocollo, che richiedeva la riemersione dopo il quinto ostacolo e il tocco della piastra durante il nuoto verso di essa. Non vi erano quindi elementi per disporre la rinnovazione. Le doglianze sulla profondità della piscina sono state respinte: nessuna disposizione imponeva l’uso di una piscina con la profondità standard delle piscine comunali, la piscina era quella ordinariamente utilizzata e la profondità non rendeva di per sé più difficile la prova; la scelta delle modalità di accertamento rientrava nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile solo per palese erroneità, illogicità o irragionevolezza, non ravvisate. Il TAR ha respinto anche le contestazioni sul cronometraggio: non era previsto l’obbligo di un cronometrista qualificato, gli strumenti erano conformi agli standard FINA e il tempo era rilevato sia dalla piastra sia manualmente; il verbale della Commissione, non ritualmente contestato, attestava l’assenza di anomalie. Le generiche deduzioni sull’inaffidabilità della piastra non dimostravano che il suo posizionamento avesse prodotto uno scostamento significativo. La censura fondata sull’art. 8 CEDU e le contestazioni alle disposizioni del bando non hanno condotto all’annullamento, non essendo emersi elementi idonei a superare la valutazione di non idoneità. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con parziale compensazione e liquidazione in € 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 8 del bando di concorso
L’art. 8 del bando prevede l’accertamento dell’idoneità mediante prova di capacità operativa da parte della commissione esaminatrice “diretta ad accertare l’efficienza fisica per l’esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con riferimento all’utilizzo di attrezzature e mezzi operativi. La prova mira a valutare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticità. La tipologia della prova e le relative modalità di esecuzione sono specificate nell’allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando” secondo procedure standardizzate riferite a scenari tipici degli interventi connessi alle funzioni del personale, garantendo standard operativi e livelli di efficienza del Corpo dei Vigili del Fuoco.
La prova di capacità operativa è finalizzata a verificare requisiti fisici e capacità pratiche pertinenti alle funzioni dei vigili del fuoco; modalità e protocollo sono quelli definiti nell’Allegato C e sono riferiti a scenari operativi tipici.
art. 8 CEDU
Lamenta parte ricorrente il contrasto della disposta esclusione e delle modalità di svolgimento della prova di acquaticità con la funzione del concorso, volto alla stabilizzazione di personale già in servizio come vigile del fuoco volontario.
La sentenza dà conto della censura formulata ai sensi dell’art. 8 CEDU, ma non sviluppa un’autonoma interpretazione della disposizione; la doglianza non è stata ritenuta idonea a determinare l’annullamento.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive, la valutazione di una prova pratica va rapportata al protocollo analitico fissato dalla lex specialis; la ricostruzione del candidato, se soggettiva, priva di riscontri e non contestata al momento della prova, non è sufficiente a smentire il verbale della commissione né a imporre la rinnovazione della prova.
- La discrezionalità tecnica dell’amministrazione nella definizione delle modalità di accertamento delle capacità richieste da una selezione è sindacabile in giudizio in presenza di palese erroneità, illogicità o irragionevolezza; non è illegittima la scelta di una struttura con caratteristiche diverse da quelle comunemente diffuse se la disciplina della procedura non impone uno specifico standard e non è dimostrata un’incidenza distorsiva sull’esito.
- La contestazione dell’affidabilità di una misurazione cronometrica non può fondarsi su mere affermazioni generiche: occorre allegare elementi concreti che dimostrino un’anomalia o un’incidenza significativa sul risultato, tenendo conto delle modalità di rilevazione e delle risultanze verbalizzate dalla commissione.
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