Ordinanza n. 13467/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l’annullamento del provvedimento n. 9259 del 15/9/2025 - notificato il 23/9/2025 – con cui il Consolato Generale d’Italia di Casablanca ha rifiutato il visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, adottato dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Consolato Generale d'Italia di Casablanca ha rifiutato il visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato. Dalla motivazione dell'ordinanza non emergono i vizi di legittimità specificamente dedotti nel ricorso. Il TAR ha esaminato esclusivamente la questione preliminare relativa alla prospettata irricevibilità per tardività del deposito del ricorso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che, alla luce delle deduzioni della parte ricorrente, non sussistessero i presupposti per definire immediatamente la causa in rito ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a. mediante una pronuncia di irricevibilità per tardività del deposito. Non è stata quindi adottata alcuna decisione sul merito dell'impugnazione né è stata pronunciata l'irricevibilità. La causa è stata rinviata per la trattazione del merito all'udienza pubblica del 23 febbraio 2027. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
La disposizione è stata richiamata con riguardo alla possibilità di definire immediatamente la causa in rito; il TAR ha escluso, sulla base delle deduzioni del ricorrente, i presupposti per dichiarare l'irricevibilità per tardività del deposito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando le deduzioni del ricorrente non consentono di ritenere integrati con immediatezza i presupposti per una pronuncia di irricevibilità per tardività del deposito, il giudice amministrativo non può definire la causa in rito ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a. e deve procedere alla fissazione della trattazione nel merito.
- La valutazione negativa dei presupposti per una definizione immediata in rito non equivale a una decisione sulla fondatezza dell'impugnazione, che deve essere esaminata nella successiva udienza di merito.
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