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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38175/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi denunciavano principalmente il travisamento della prova dichiarativa resa dal collaboratore di giustizia Filippo CARACALLO circa le modalità esecutive dell'omicidio di Mario DI LORENZO (in particolare la posizione da cui CARACALLO affermava di avere sparato, indicata ripetutamente come "lato passeggero"), la contraddittorietà e l'errata valutazione delle testimonianze oculari (es. Michele RUSSO) e delle dichiarazioni de relato (es. Giuliano PIROZZI), la mancata e/o scorretta applicazione del meccanismo di riscontro previsto dall'art. 192 c.p.p., la mancata assunzione o valutazione di prove ritenute decisive (articoli di stampa, verbali di sopralluogo, accertamenti agronomici) e la generalizzata manifesta illogicità e carenza motivazionale della sentenza di merito. Si eccepiva altresì erronea valutazione delle prove captative e omissione di adeguato scrutinio sulle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha rilevato un palese travisamento delle dichiarazioni chiave del collaboratore (in particolare l'erronea interpretazione della locuzione "lato passeggero"), che ha influenzato l'intero compendio probatorio e la valutazione di attendibilità del collaborante. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo esame (decisione da adottare ex novo da altra sezione della Corte d'assise d'appello di Napoli), con indicazione di riesaminare le dichiarazioni del collaboratore e la valutazione complessiva delle prove.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 203 del 1991 (oggi art. 416-bis c.p.)

    Riferimento all'aggravante di tipo mafioso utilizzata in primo e secondo grado per qualificare il reato; valorizzata quale circostanza aggravante nel quadro dell'imputazione.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato: criterio per l'attribuzione di ruoli (mandante/esecutore) tra gli imputati.

  • art. 575 cod. pen.

    Norma che definisce il delitto di omicidio, richiamata a fondamento dell'imputazione contestata ai ricorrenti.

  • art. 192 cod. proc. pen. (comma 3 richiamato)

    Principale norma di riferimento sulla valutazione della prova dichiarativa (in particolare delle dichiarazioni di collaboratori). La Cassazione sottolinea che il giudice deve attivare il meccanismo di riscontro e non può adattare arbitrariamente le dichiarazioni di un dichiarante ai risultati della prova generica; l'assenza o l'errata applicazione di tale criterio può compromettere l'attendibilità complessiva del racconto.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel contesto dei vizi di motivazione della sentenza di merito; la Corte evidenzia carenze e travisamenti che incidono sulla regolarità del giudizio di appello.

  • art. 530, comma finale, cod. proc. pen.

    Richiamato nella critica alla mancata applicazione di presidi decisionali (es. sulla qualificazione probatoria) che avrebbero potuto condurre all'assoluzione; invoca l'obbligo di verifiche rigorose prima di negare benefici processuali.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato con riferimento al tema delle attenuanti generiche: la Cassazione censura l'apparenza della motivazione relativa al diniego delle attenuanti, richiedendo un concreto esame secondo i criteri di legge in sede di rinvio.

Massime di principio

  • La prova resa da un collaboratore di giustizia deve essere valutata integrando verifica soggettiva (credibilità del dichiarante) e riscontri oggettivi: non è ammissibile adattare o reinterpretare le parole del collaborante per conformarle alla prova tecnica o generica già acquisita.
  • Se emergono discrepanze significative tra il racconto di un collaboratore e i rilievi scientifici (balistici, medico-legali, sopralluoghi), il giudice d'appello deve motivare in modo puntuale come ha risolto il contrasto; un travisamento della dichiarazione chiave può determinare l'annullamento del giudizio.
  • L'art. 192 c.p.p. impone l'uso del meccanismo di riscontro: quando un fatto è potenzialmente noto a testimoni o alla collettività, il giudice deve cercare e valutare riscontri oggettivi e dichiarazioni terze prima di fondare una condanna su una sola chiamata in correità.
  • Le testimonianze oculari e le dichiarazioni de relato vanno confrontate criticamente fra loro e con le consulenze tecniche; convergenze tra fonti indipendenti rafforzano l'attendibilità, ma la presenza di versioni divergenti richiede valutazione cauta e motivata.
  • Le captazioni e le intercettazioni devono essere interpretate nel loro contesto e non dedotte meccanicamente come conferma di fatti specifici senza adeguati elementi di collegamento.
  • Quando la Corte superiore riscontra travisamenti rilevanti nella motivazione o nella valutazione probatoria, la conseguenza frequente è l'annullamento con rinvio per nuovo esame, che dovrà svolgersi ex novo con piena e coerente valutazione delle prove.

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