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Ordinanza

Ordinanza n. 177/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - degli atti e dei provvedimenti con cui ATS Bergamo e Regione Lombardia hanno provveduto alla validazione e liquidazione degli importi spettanti all’ente Istituto Palazzolo per le prestazioni sanitarie ambulatoriali erogate nel corso dell’esercizio 2022, fra cui, in particolare: i) la Deliberazione del Direttore Generale di ATS Bergamo n. 745 in data 21 luglio 2023 (doc. 1), nella parte in cui provvede alla determinazione del finanziato ambulatoriale da riconoscere all’ente ricorrente quanto alle prestazioni erogate sia a favore dei pazienti lombardi, sia a favore dei pazienti residenti in altre regioni; ii) la nota della ATS Bergamo Registro Ufficiale U.0074686 in data 28 luglio 2023, con la quale la ATS ha comunicato all’Istituto Palazzolo gli importi liquidati a saldo dell’attività ambulatoriale 2022, chiedendo l’emissione delle relative fatture (doc. 2); iii) il decreto regionale n. 6983 in data 12 maggio 2023, recante “Assegnazione definitiva alle Agenzia di tutela della Salute, alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali, all’AREU, all’Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo e alle Fondazioni IRCCS del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2022” (di contenuto ignoto all’ente ricorrente e della cui adozione quest’ultimo è venuto a conoscenza con la Deliberazione della ATS Bergamo n. 745 in data 21 luglio 2023); - di tutti ad essi gli atti preordinati, conseguenziali, connessi ed applicativi, fra cui, per quanto occorrer possa, la D.G.R. della Lombardia n. XI/6387 in data 16 maggio 2022 (recante “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2022”), nella parte in cui le regole di finanziamento di cui all’Allegato 6 vadano intese, quanto alle prestazioni ambulatoriali, nel senso di applicare abbattimenti anche alla produzione complessiva delle strutture sanitarie oltre che a quella relativa ai singoli budget di struttura assegnati per pazienti regionali ed extraregionali, così duplicando le regressioni sulle stesse prestazioni e/o applicandole anche a prestazioni ad esse non soggette (doc. 3).

Giustizia amministrativa202302235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di validazione, determinazione e liquidazione del finanziamento per prestazioni sanitarie ambulatoriali erogate nell'esercizio 2022, inclusa la deliberazione ATS di determinazione del finanziato, la comunicazione degli importi liquidati, il decreto regionale di assegnazione definitiva del finanziamento e gli atti presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'ente sanitario ricorrente ha impugnato gli atti con cui ATS Bergamo e Regione Lombardia hanno determinato e liquidato gli importi spettanti per le prestazioni ambulatoriali rese nel 2022, sia a pazienti lombardi sia a pazienti residenti in altre regioni. Il ricorrente sostiene, in particolare, che le regole regionali di finanziamento siano state interpretate e applicate in modo da sottoporre ad abbattimento anche la produzione complessiva della struttura, oltre ai singoli budget assegnati per pazienti regionali ed extraregionali, determinando una duplicazione delle regressioni e l'applicazione degli abbattimenti a prestazioni non soggette. L'ordinanza non riporta l'articolazione completa dei motivi di legittimità dedotti, né decide nel merito le censure.

La decisione

Il TAR non ha definito la controversia nel merito e ha disposto specifici incombenti istruttori. La parte ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione della vicenda mediante breve memoria indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e segnalare l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. ATS Bergamo e Regione Lombardia devono fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il giudice ha avvertito che l'inerzia del ricorrente rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese non sono disciplinate nell'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la valutazione del comportamento processuale delle parti e dell'eventuale mancata collaborazione agli incombenti istruttori.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili agli incombenti istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; l'inerzia rispetto all'incombente di dichiarare la permanenza dell'interesse può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca del disinteresse alla decisione.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili alla trattazione e definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione processuale, la mancata ottemperanza entro il termine assegnato può essere valutata, unitamente alle circostanze del caso, come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse alla controversia e comportare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • Nell'ambito degli incombenti istruttori, il giudice amministrativo può richiedere all'amministrazione chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e il deposito degli atti impugnati e della documentazione di corredo, al fine di assumere una decisione congruente e valutare la calendarizzazione del ricorso.
  • La parte ricorrente chiamata a precisare la permanenza dell'interesse deve anche rappresentare i fatti o gli atti sopravvenuti rilevanti e l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria, entro il termine stabilito dal giudice e nelle forme del processo amministrativo telematico.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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