Cassazione Penale, Sentenza n. 13570/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 21/03/2023 che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione delle sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (del 03/12/2008 e del 17/06/2011, irrevocabili) per fatti contestati ai sensi degli artt. 640 e 642 c.p.; il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 630, comma 1, lett. A) e C) c.p.p. e dell'art. 125, comma 3, c.p.p., sostenendo in sintesi che: a) per alcuni reati si era proceduto nonostante la mancanza della querela (mentre nei giudizi ordinari per i coimputati era stata dichiarata l'improcedibilità); b) per altri reati è intervenuto un mutamento normativo ("riforma Cartabia") che ha reso procedibili a querela ipotesi in precedenza perseguibili d'ufficio, sicché si sarebbe dovuta ammettere la revisione in quanto l'azione non avrebbe dovuto essere iniziata o proseguita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato in modo puntuale quali specifiche fattispecie, tra le molte per le quali aveva patteggiato, sarebbero inconciliabili con le pronunce di improcedibilità rese nei confronti dei coimputati, mancandone la necessaria traccia logico-argomentativa. Sostanzialmente la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui: a) la mera rilevazione della mancanza della querela non costituisce "prova nuova" ai fini dell'art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p.; è richiesto un fatto nuovo che dimostri la procedibilità a querela; b) la sopravvenuta modificazione normativa che rende il reato procedibile a querela non è, se intervenuta dopo il passaggio in giudicato, "prova nuova" idonea alla revisione (la disciplina più favorevole si applica ai procedimenti pendenti ma non travolge le sentenze irrevocabili). Il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen.
Ai fini della revisione, per costituire "prova nuova" rilevante ex art. 630, comma 1, lett. c), occorre un fatto nuovo che dimostri la procedibilità a querela; la mera rilevazione della mancanza della querela non è di per sé prova nuova idonea alla revisione.
art. 125 cod. proc. pen., comma 3
art. 444 cod. proc. pen.
Riferimento alla natura delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento): pronunce definitive che devono essere confrontate con la regolarità dei presupposti di procedibilità, ma soggette ai limiti della revisione e del passaggio in giudicato.
art. 640 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato di truffa, indicata come una delle fattispecie per cui sono state pronunciate le sentenze impugnate.
art. 642 cod. pen.
Norma sostanziale indicata tra i reati per cui è stato accordato il patteggiamento.
art. 2 cod. pen., comma 4
Principio richiamato per affermare che la disciplina sopravvenuta più favorevole si applica ai procedimenti pendenti, ma non può essere retroattivamente invocata per travolgere sentenze irrevocabili.
Cass. Sez. 5, sent. n. 8997/15/02/2022 (Bervicato)
Giurisprudenza richiamata per precisare il concetto di "prova nuova" relativo alla procedibilità a querela: va dimostrato un fatto nuovo e non la mera mancanza della querela.
Cass. Sez. 2, sent. n. 14987/09/01/2020 (Pravadelli)
Giurisprudenza richiamata per affermare che la sopravvenuta procedibilità a querela, intervenuta dopo il passaggio in giudicato, non costituisce prova nuova ai sensi dell'art. 630 c.p.p.
Massime di principio
- La richiesta di revisione fondata sul "mancato esercizio della querela" richiede l'indicazione e la prova di fatti nuovi che dimostrino la sussistenza della procedibilità a querela: la semplice constatazione che in altri processi è stata dichiarata improcedibilità non basta.
- La domanda di revisione deve essere specifica: occorre individuare in modo puntuale le singole fattispecie contestate e spiegare come ciascuna sia affetta dal vizio di procedibilità invocato; l'assenza di questa specificazione comporta l'inammissibilità per difetto di motivazione.
- La sopravvenuta modifica normativa che rende il reato procedibile a querela non consente di ottenere la revisione se la modifica è intervenuta dopo il definitivo passaggio in giudicato della sentenza: la disciplina più favorevole si applica ai procedimenti pendenti, non alle sentenze irrevocabili.
- Quando si contesta la congruenza tra giudicati diversi (es. patteggiamento e giudizio ordinario dei coimputati), è necessario dimostrare concretamente l'identità della fattispecie materiale e l'effetto giuridico della mancanza della querela sulle pronunce concordanti.
- Le impugnazioni aspecifiche o manifestamente infondate possono comportare non solo il rigetto ma anche condanne alle spese e, in presenza di colpa, sanzioni in favore della Cassa delle ammende; è dunque essenziale una istruttoria preventiva accurata prima di proporre istanze di revisione.
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