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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22159/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di rapina aggravata con arma impropria: 1) violazione del diritto di difesa per mancata traduzione in lingua araba della ordinanza e dell'interrogatorio di convalida; 2) nullita o illegittimità della rinuncia alla traduzione rilasciata dall'indagato prima dell'udienza di riesame perché firmata senza comprensione; 3) contestazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta, nonostante l'assenza di precedenti penali; 4) contestazione della qualificazione della bottiglia di vetro come arma impropria e quindi della sussistenza dell'aggravante che ha portato alla qualificazione come rapina aggravata.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e per talune censure tardive. Motivazioni principali: 1) il primo motivo è infondato poiché la traduzione dell'ordinanza e dell'interrogatorio era stata depositata il 09/09/2025 e notificata il 12/09/2025, perciò il diritto di difesa e l'obbligo di traduzione sono stati rispettati alla luce della giurisprudenza delle sezioni unite; 2) la dedotta mancata comprensione della rinuncia alla traduzione non era stata eccepita davanti al giudice del riesame e risulta quindi inammissibile per decadenza ex art.182 c.p.p.; inoltre l'eventuale nullita sarebbe dipesa dalla condotta dell'indagato stesso; 3) la valutazione del pericolo di reiterazione non era viziata: il Tribunale ha valorizzato le modalità del fatto (azione in orario notturno, scelta di vittime vulnerabili, violenza fisica, minaccia con bottiglia), la mancanza di lavoro e di legami territoriali, per ritenere il rischio di ulteriori analoghe condotte; 4) l'ultimo motivo è infondato perché una bottiglia di vetro, nelle circostanze di fatto, puo essere considerata arma impropria e integra l'aggravante, e comunque l'esclusione dell'aggravante non renderebbe automatico il beneficio della sospensione condizionale della pena dato il profilo prognostico di recidiva. Per l'art. 616 c.p.p. il ricorrente e condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende; dispone gli adempimenti di cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Richiamato con l'art. 292: la mancanza di traduzione per un indagato alloglotta determina nullita solo se gia noto che non conosce l'italiano; se la mancata conoscenza emerge dopo, va tradotto entro congruo termine; nel caso di specie la traduzione e stata eseguita e notificata correttamente.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Collegato all'obbligo di traducibilita degli atti per gli alloglotti; la Corte ha applicato il principio che la traduzione e obbligatoria se e noto che l'indagato non conosce l'italiano e che la violazione puo comportare nullita se non sanata tempestivamente.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Principio della decadenza nella deduzione di nullita: le nullita che dovevano essere eccepite prima dell'udienza camerale non possono essere dedotte successivamente; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla rinuncia alla traduzione per mancata eccezione in sede di riesame e per aver concorso il ricorrente alla causa del vizio.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma relativa alle misure cautelari personali e al pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale del riesame che, pur conoscendo l'assenza di precedenti, ha indicato elementi concreti idonei a motivare il pericolo di reiterazione.

  • art. 275 comma 2-bis cod. proc. pen.

    Citata nella impugnazione relativa all'aggravante: la Corte non ha ritenuto fondata la censura, avendo il giudice di merito correttamente valutato l'uso dell'arma impropria (bottiglia di vetro) nelle circostanze del fatto.

  • art. 4 comma 2 legge 18 aprile 1975, n. 110

    Secondo la giurisprudenza richiamata, alcuni oggetti possono essere equiparati ad armi improprie e, per altri oggetti, occorre valutare la loro chiara utilizzabilita per l'offesa alle persone in relazione a tempo e luogo; la Corte ha ritenuto che la bottiglia potesse essere arma impropria nelle specifiche circostanze.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilita del ricorso: applicata per imporre le spese e la sanzione pecuniaria al ricorrente.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento agli adempimenti di cancelleria previsti dopo la decisione: la Corte ha disposto l'inoltro per i conseguenti adempimenti.

Massime di principio

  • L'obbligo di traduzione degli atti processuali sussiste quando risulti che l'indagato non conosce l'italiano; se la mancata conoscenza emerge dopo l'emissione del provvedimento, la traduzione deve essere eseguita entro un congruo termine e la mancata traduzione non sanata puo determinare nullita.
  • Nullita e decadenze procedurali devono essere eccepite tempestivamente: questioni sollevabili prima dell'udienza camerale non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione (art. 182 c.p.p.).
  • La valutazione del pericolo di reiterazione non si basa solo su precedenti penali: possono giustificare la misura cautelare circostanze concrete del fatto (modalita, orario, scelta di vittime vulnerabili, violenza) e condizioni personali (assenza di lavoro, mancanza di legami), purché adeguatamente motivate.
  • Un oggetto di uso comune, come una bottiglia di vetro, puo essere qualificato quale arma impropria se, in relazione al tempo, al luogo e alle modalita d'uso, risulta idoneo ad offendere; tale qualificazione non e automaticamente esclusa.
  • La diversa qualificazione giuridica del fatto non garantisce automaticamente benefici penali (es. sospensione condizionale) se il giudice fondatamente prospetta un rischio di recidiva o profili ostativi al beneficio.
  • Chi ha proposto o concorso a determinare un vizio formale non puo poi eccepirlo per ottenerne vantaggio processuale.

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