Cassazione Civile, Ordinanza n. 05865/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società appaltatrice per il pagamento del saldo di lavori edili eseguiti in un appartamento di proprietà della committente. La controparte ha proposto opposizione deducendo un'erronea posa in opera della pavimentazione, con necessità di rifare il lavoro e con sostenimento di spese ulteriori per materiali e manodopera, e sostenendo di aver corrisposto solo un pagamento parziale riservandosi di trattenere le somme relative ai vizi. Il tribunale ha rigettato l'opposizione, ma la corte d'appello ha ritenuto non provato che la committente fosse stata informata della necessità di posare il pavimento con le fughe, e ha quindi riconosciuto la responsabilità dell'appaltatore per la cattiva esecuzione. Ha però rigettato l'appello incidentale della società relativo ai danni per il ritardo dei lavori, reputando non provata la relativa allegazione. In cassazione la società appaltatrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1668 e 2697 c.c. e dell'art. 230 c.p.c. per omesso esame dell'interrogatorio formale, sostenendo che la committente avesse imposto la posa senza fughe pur essendo stata avvertita della necessità delle fughe; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. con riferimento alla testimonianza di un teste ritenuto attendibile; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. per omesso esame della consulenza tecnica, nella parte in cui avrebbe escluso i lavori nel bagno; 4) violazione dell'art. 116 c.p.c. per il rigetto della domanda di risarcimento del danno da ritardo nell'esecuzione, che sarebbe stata invece provata da una testimonianza. Gli eredi hanno resistito e proposto ricorso incidentale lamentando che la sentenza d'appello avesse indicato erroneamente gli acconti pagati e quindi determinato in modo inesatto il residuo ancora dovuto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della società appaltatrice, ritenendo in parte inammissibili e in parte infondati i motivi perché diretti sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. Ha affermato che dall'interrogatorio formale non risultava la prova che la committente fosse stata informata della necessità delle fughe, che la doglianza sull'art. 116 c.p.c. non era configurabile nei termini prospettati e che la questione relativa ai lavori del bagno era nuova in cassazione. Ha inoltre escluso che la censura sul ritardo nei lavori potesse trasformarsi in una richiesta di rivisitazione del merito. Ha invece accolto il ricorso incidentale degli eredi, ritenendo fondato il motivo relativo all'erroneo presupposto numerico e fattuale sul quantum dovuto: la sentenza impugnata riportava un importo di acconti diverso da quello risultante in motivazione, sicché il vizio non era un mero errore di calcolo correggibile ex art. 287 c.p.c., ma un vizio decisorio che imponeva la cassazione con rinvio. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1668 c.c.
Richiamato in relazione alla garanzia per difetti dell'opera appaltata e alla ripartizione degli oneri probatori tra committente e appaltatore.
art. 2697 c.c.
È stato ribadito che il committente deve provare l'esistenza dei vizi e dei danni lamentati, mentre l'appaltatore, una volta provati i vizi, deve dimostrare di aver usato la dovuta diligenza e la causa a sé non imputabile.
art. 230 c.p.c.
Invocato nel primo motivo in relazione all'interrogatorio formale; la Corte ha però escluso che dall'interrogatorio emergesse il fatto decisivo allegato.
art. 116 c.p.c.
La censura per violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello legale o abbia disatteso una regola legale di valutazione; non è invece consentito prospettare sotto tale veste una mera critica al prudente apprezzamento delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per precisare i limiti del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale e sull'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 287 c.p.c.
È stata esclusa la sua applicabilità perché l'errore non era un semplice errore di calcolo, ma dipendeva da un presupposto in fatto erroneamente considerato nella motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma introduttiva dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione delle prove: il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica della correttezza giuridica della decisione e della tenuta logica della motivazione nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una prova soggetta a regola legale; non basta contestare l'esito della valutazione probatoria.
- In materia di appalto, il committente che contesti l'opera deve provare i vizi e i danni allegati; una volta provati, spetta all'appaltatore dimostrare di aver eseguito l'opera con la dovuta diligenza e la sussistenza di una causa non imputabile del difetto.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni di fatto nuove, se non sia dimostrato che esse siano state effettivamente dedotte nei precedenti gradi e riportate con puntualità negli atti rilevanti.
- L'errore sul quantum non è emendabile con correzione materiale ex art. 287 c.p.c. quando dipende da un presupposto in fatto erroneamente considerato dal giudice; in tal caso il vizio incide sulla decisione e va fatto valere con gli ordinari rimedi impugnatori.
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