Cassazione Civile, Ordinanza n. 03655/2023 del 07/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'indennità dovuta per l'occupazione d'urgenza e l'espropriazione, avvenute per la realizzazione di un mercato coperto e della relativa piazza su un terreno formalmente classificato come agricolo (zona E3). Dopo un articolato iter processuale, il giudice del rinvio aveva rideterminato l'indennità applicando un criterio analitico-ricostruttivo fondato sull'indice di fabbricabilità proprio della zona E3, facendo proprie le conclusioni del consulente di parte del Comune e disattendendo la consulenza d'ufficio, che invece valorizzava il valore di mercato dell'area sulla base delle aree limitrofe classificate come urbane. Il proprietario ricorre in cassazione con due motivi: con il primo deduce la violazione della disciplina interna e convenzionale in tema di indennità di esproprio, lamentando il mancato adeguamento ai principi della giurisprudenza CEDU e il mancato recepimento del criterio del valore di mercato; con il secondo denuncia la violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio non si sia attenuto al principio di diritto enunciato dalla precedente sentenza di cassazione, che imponeva di determinare l'indennità in base al reale valore di mercato del bene alla data del decreto di esproprio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente perché diretti a censurare il criterio di stima adottato dal giudice di rinvio. Ha affermato che, in materia di indennità di espropriazione, il riferimento correttamente rilevante è il reale valore di mercato del bene, e che, se si ricorre a un metodo analitico-ricostruttivo, il calcolo dei volumi edificabili non può essere ancorato all'indice fondiario di edificabilità, ma deve basarsi sulla densità territoriale della zona. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva aderito a una stima fondata su un indice di fabbricabilità E3 che portava addirittura a un importo inferiore a quello già stimato in sede amministrativa, senza spiegare in modo coerente la compatibilità di tale risultato con il principio di diritto fissato dalla precedente cassazione e con i principi costituzionali e convenzionali richiamati. La sentenza impugnata è quindi stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5-bis, commi 3 e 4, L. 359/1992
La norma è evocata dal ricorrente per contestare il criterio di liquidazione dell'indennità; la Corte nega la compatibilità di una stima meramente formale e ribadisce la necessità di un riferimento al valore di mercato del bene, alla luce della sopravvenuta evoluzione costituzionale e convenzionale.
art. 117, comma 1, Cost.
Richiamato quale parametro di conformità dell'ordinamento interno alla CEDU; la Corte evidenzia che la determinazione dell'indennità deve essere coerente con i principi convenzionali e costituzionali elaborati dalla giurisprudenza costituzionale.
art. 42, comma 3, Cost.
È richiamato in relazione alla disciplina dell'espropriazione e alla necessità di un'indennità congrua, non irrisoria, in coerenza con il diritto di proprietà.
art. 46 CEDU
Usato nel ricorso come parametro convenzionale; la decisione valorizza la giurisprudenza CEDU che impone un'indennità rapportata al valore effettivo del bene.
Protocollo n. 1 CEDU
La Corte richiama il parametro convenzionale per affermare che la stima indennitaria deve evitare risultati irrisori e sproporzionati rispetto al valore reale del bene espropriato.
art. 6 TUE
Richiamato dal ricorrente nel quadro della tutela multilivello dei diritti; la Corte lo menziona insieme ai principi UE e convenzionali come contesto di interpretazione conforme.
artt. 383 e 384 c.p.c.
La Corte accoglie la doglianza secondo cui il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla precedente sentenza di cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con i motivi di ricorso.
art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dalla Corte come ulteriore presidio della tutela del diritto di proprietà e come indice dell'incompatibilità di indennizzi irrisori.
Massime di principio
- In materia di indennità di espropriazione, il giudice deve riferirsi al reale valore di mercato del bene alla data del decreto di esproprio, essendo incompatibili criteri automatici o meramente formali che conducano a un ristoro irrisorio.
- Se la stima dell'indennità è costruita con metodo analitico-ricostruttivo, il calcolo della potenzialità edificatoria non può fondarsi sull'indice fondiario di edificabilità, ma deve tener conto della densità territoriale della zona e delle aree destinate a infrastrutture e servizi.
- Il giudice del rinvio ha l'obbligo di attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; una decisione che se ne discosti senza adeguata giustificazione viola gli artt. 383 e 384 c.p.c.
- La determinazione dell'indennità di esproprio deve essere letta in coerenza con i principi costituzionali e convenzionali di tutela del diritto di proprietà, evitando disparità di trattamento non giustificate rispetto a beni contigui e omogenei.
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