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Sentenza

Sentenza n. 5494/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza del giudicato civile relativo al beneficio economico della Carta elettronica per il docente, ma aveva liquidato le spese di lite in misura ritenuta inadeguata

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza esclusivamente nella parte relativa alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, deducendo l’inadeguatezza dell’importo riconosciuto. Il Ministero si è costituito resistendo all’appello. Non sono stati contestati né l’accertamento del diritto alla Carta elettronica per il docente né l’importo complessivo del beneficio economico, pari a euro 2.000,00.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato, richiamando il consolidato indirizzo della Sezione e la possibilità di motivare mediante riferimento a precedenti conformi ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a. Ha quindi parzialmente riformato la sentenza di primo grado, liquidando in euro 800,00 le spese del giudizio di ottemperanza, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento delle spese del grado d’appello, liquidate in euro 300,00 oltre accessori, sempre con distrazione in favore dei difensori antistatari, nonché al rimborso del contributo unificato eventualmente versato o anticipato per i giudizi di primo e secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico della “Carta elettronica per il docente”

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato civile posto in esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»

    Consente alla sentenza di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché sia concisamente esposta la ragione della decisione.

  • art. 74 c.p.a.

    la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Consente, nelle sentenze semplificate, una motivazione sintetica fondata sul punto decisivo o su un precedente conforme.

Massime di principio

  • Quando l’appello riguarda esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite, il valore della controversia in secondo grado coincide con l’importo delle spese contestate e la liquidazione delle spese d’appello deve essere effettuata tenendo conto di tale limitato oggetto.
  • Il giudice d’appello può riformare parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese, confermando implicitamente le statuizioni non contestate e non devolute al grado d’appello.
  • Nelle sentenze amministrative, anche definitive, la motivazione può consistere in un sintetico rinvio a precedenti conformi, purché il riferimento renda comprensibile la ratio decidendi e sia conforme agli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAppelloSpese di liteDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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