Cassazione Penale, Sentenza n. 37846/2025 del 20/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza d'appello che ha confermato la responsabilita di Andrea Ahmed Laforgia per detenzione di tre armi clandestine, detenzione illegale di munizioni e detenzione di gr. 61,22 di cocaina, in concorso con lo zio Salvatore Laforgia. Il ricorrente ha dedotto: 1) difetto di prova sulla riconducibilita delle armi, delle munizioni e dello stupefacente al suo conto, sostenendo che le chiavi rinvenute erano in un luogo accessibile ad altri e che era stato osservato entrare solo nello stabile e non nell'appartamento dello zio; ha altresi prospettato che, al piu, il suo comportamento sarebbe stato connivenza non punibile e non concorso; 2) omissione di motivazione sul diniego del riconoscimento della continuazione tra tutti i reati, sostenendo l'esistenza di un medesimo disegno criminoso unificante le condotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto congrua e non illogica la valutazione dei giudici di merito che hanno attribuito rilevanza al fatto che le chiavi fossero custodite nell'abitazione del ricorrente, alla sua presenza alla perquisizione, al primo diniego seguito poi dall'ammissione e soprattutto alla circostanza che l'imputato abbia indicato alla polizia il luogo di occultamento di armi, munizioni e droga, elementi ritenuti idonei a collegarlo alla disponibilita e alla frequentazione dell'appartamento dello zio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che i reati contestati sono eterogenei sotto il profilo oggettivo e della tutela giuridica protetta, per cui la mera contiguita cronologica non basta a fondare la continuazione; il ricorrente non ha indicato elementi concreti idonei a dimostrare una preventiva programmazione unitaria. Nel complesso il ricorso e stato dichiarato infondato e rigettato, con conferma della responsabilita e della pena come riformulata in appello.
Norme richiamate
art. 81, comma secondo, cod. pen.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
La norma disciplina il meccanismo sanzionatorio della continuazione di reati e la Corte la interpreta nel senso che l'applicazione richiede la prova di una preventiva programmazione unitaria dei reati; non e sufficiente la sola reiterazione o la contiguita cronologica.
Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede la sussistenza di concreti indicatori di identita del disegno criminoso e di una preventiva programmazione almeno nelle linee essenziali.
Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018 (dep. 2019), Bencivenga
Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451 - 01
Richiamata per ribadire l'onere di chi invoca la continuazione di allegare elementi sintomatici della riconducibilita dei reati a una preventiva programmazione unitaria; la mera reiterazione non puo automaticamente determinare il beneficio della continuazione.
Massime di principio
- La responsabilita per detenzione di armi, munizioni o droga puo essere ricondotta a un soggetto quando emergono elementi concreti di disponibilita o conoscenza esclusiva (es. chiavi custodite nel suo domicilio, indicazioni precise sul luogo di occultamento, condotte contraddittorie come negazione iniziale e successiva ammissione).
- La mera osservazione di una persona entrare nello stabile non esclude responsabilita se altri indizi dimostrano la sua dimestichezza con l'appartamento e la conoscenza degli illeciti ivi occultati; la valutazione e di merito e non attaccabile in Cassazione salvo travisamento probatorio.
- Quando si contesta la continuazione tra reati occorre indicare elementi concreti che provino un medesimo disegno criminoso (modalita, omogeneita dei reati, stessa finalita, programmazione): la sola contiguita cronologica non e sufficiente.
- In sede di impugnazione la difesa deve proporre specifici fatti e circostanze che dimostrino l'unita di piano criminoso; argomentazioni generiche non soddisfano l'onere probatorio richiesto per la continuazione.
- La Corte di Cassazione verifica la corretta applicazione del diritto e la logicita della motivazione dei giudici di merito; non sostituisce il proprio giudizio ai giudici di fatto salvo errori di diritto o travisamento della prova.
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