Sentenza n. 478/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento della Determinazione prot. n. -OMISSIS-, notificata in data 28/04/2021, con la quale il Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Gallipoli ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal Vice Brigadiere della Guardia di Finanza -OMISSIS- e, per l'effetto, confermato la sanzione disciplinare della “consegna nella misura di giorni cinque”, inflitta con Determinazione n. -OMISSIS-; della Determinazione prot. n. -OMISSIS- del 02/02/2021, assunta dal Comandante della Tenenza di Leuca, concernente l'irrogazione della sanzione disciplinare della “consegna nella misura di giorni cinque”, inflitta al Vice Brigadiere -OMISSIS- “-OMISSIS-”, notificata all'interessato in data 05/02/2021; di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorchè non conosciuti ed in particolare, del foglio del Comando Interregionale della Guardia di Finanza n. -OMISSIS- del 19/01/2021e della nota n. -OMISSIS- del 22/01/2021 del Comandante della Tenenza di Leuca avente ad oggetto: “contestazione degli addebiti con richiesta di giustificazioni. Vice Brigadiere -OMISSIS- -OMISSIS-”, notificata in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di corpo della consegna per cinque giorni e determinazione di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare della consegna per cinque giorni, irrogata per avere, durante un servizio di pattuglia, sconfinato di alcune centinaia di metri dalla circoscrizione territoriale assegnata per recarsi presso la propria abitazione. Ha dedotto: violazione dell'art. 1398, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, sostenendo che il procedimento fosse stato avviato tardivamente rispetto ai fatti del 12 gennaio 2017; imparzialità, arbitrarietà, incoerenza, illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa, in ragione del ruolo del comandante che avrebbe contestato la mancata comunicazione dell'episodio; violazione dell'art. 729, comma 1, del testo unico regolamentare dell'ordinamento militare, erronea presupposizione, travisamento e difetto di istruttoria, sostenendo che lo sconfinamento fosse giustificato dalla necessità di assistere la moglie, asseritamente in grave pericolo, e che ricorresse l'adempimento di un dovere; difetto di motivazione del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico; abnormità e sproporzione della sanzione, anche in rapporto alle precedenti valutazioni positive, all'assenza di danno per il Corpo e al dedotto contesto di ipertrofia sanzionatoria e mobbing.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi. Quanto alla tempestività, ha rilevato che non era provato che l'amministrazione avesse conosciuto i fatti il 12 gennaio 2017; tale circostanza era stata specificamente contestata e non risultava dal foglio di servizio. Poiché i fatti riguardavano lo svolgimento delle funzioni e dei doveri di servizio, il procedimento disciplinare doveva coordinarsi con il procedimento penale ai sensi dell'art. 1393, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare. La piena conoscenza della vicenda è stata collocata al 28 ottobre 2020, quando l'amministrazione aveva acquisito il fascicolo penale, e il termine inferiore a tre mesi tra tale data e la contestazione del 22 gennaio 2021 è stato ritenuto ragionevole. Il giudice ha escluso l'imparzialità del comandante, poiché mancava la prova della comunicazione immediata dell'episodio e il foglio di servizio non ne faceva menzione; inoltre, il decreto di archiviazione penale non aveva efficacia vincolante nel procedimento disciplinare e non dimostrava la verità della circostanza allegata dal ricorrente. Nel merito, lo sconfinamento dalla circoscrizione assegnata è stato ritenuto di per sé violazione dell'ordine di servizio. Le ragioni personali addotte non sono state considerate idonee a giustificare la condotta: il rischio di suicidio della moglie è stato ritenuto genericamente allegato e non coerente con il fatto che il militare, giunto a casa, avesse prima interloquito con i Carabinieri intervenuti per i danneggiamenti dell'autovettura e che nell'abitazione fosse presente il figlio maggiorenne. La valutazione della gravità della condotta, espressione di discrezionalità amministrativa, non presentava manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o sproporzione. È stata ritenuta sufficiente anche la motivazione sintetica del rigetto del ricorso gerarchico, non essendo necessaria una confutazione analitica di ogni censura. Infine, la scelta della sanzione della consegna per cinque giorni è stata giudicata congrua: più grave del richiamo e del rimprovero, ma meno grave della consegna di rigore o delle sanzioni di stato. Le precedenti valutazioni positive, l'assenza di danno, l'asserita ipertrofia sanzionatoria e il mobbing non incidevano sulla legittimità della singola sanzione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1398, comma 1, d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
Il procedimento disciplinare deve essere avviato senza ritardo dalla conoscenza dell'infrazione.
La disposizione non stabilisce un termine perentorio, ma impone una regola generale di tempestività, da valutare secondo ragionevolezza in relazione alla conoscenza dei fatti e alla concreta possibilità di esercitare il potere disciplinare.
art. 1393, comma 1, d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio.
Quando il procedimento penale riguarda condotte del militare nello svolgimento delle funzioni e dei doveri di servizio, la piena conoscenza del provvedimento di archiviazione rileva ai fini della decorrenza della tempestività dell'azione disciplinare.
art. 729, comma 1, d.P.R. 90/2010
La disposizione è richiamata dal ricorrente in relazione alla contestata violazione dell'ordine di servizio, ma il ricorso è stato ritenuto infondato poiché lo sconfinamento dalla circoscrizione assegnata integrava comunque la violazione contestata.
art. 1370 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
È richiamato quale fondamento della richiesta di giustificazioni nell'ambito del procedimento disciplinare.
Massime di principio
- Il requisito dell'avvio senza ritardo del procedimento disciplinare militare non integra un termine perentorio, ma una regola di tempestività da valutare secondo ragionevolezza, considerando il momento della piena conoscenza dei fatti da parte dell'amministrazione, la concreta possibilità di esercitare il potere disciplinare e l'esigenza di non compromettere il diritto di difesa dell'incolpato.
- Quando la condotta del militare è stata oggetto di procedimento penale relativo allo svolgimento delle funzioni o all'adempimento di obblighi di servizio, la decorrenza della tempestività dell'azione disciplinare può essere riferita alla piena conoscenza del provvedimento di archiviazione da parte dell'amministrazione.
- La circostanza allegata dal militare di avere informato immediatamente il superiore gerarchico dell'infrazione deve essere provata quando sia specificamente contestata dall'amministrazione; la sua mancata indicazione nel foglio di servizio costituisce elemento valutabile contro l'allegazione, se il documento era idoneo a riportare sinteticamente le attività svolte.
- La valutazione della gravità della condotta e la scelta della sanzione disciplinare rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento, evidente sproporzionalità o analoghi vizi sintomatici.
- L'autorità che decide un ricorso gerarchico non è tenuta a confutare analiticamente ogni censura, potendo motivare sinteticamente purché renda comprensibile il percorso logico-giuridico seguito e dia conto dell'infondatezza delle doglianze essenziali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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