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Sentenza

Sentenza n. 175/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1658/2024, pubblicata il 05/12/2024, del Tribunale di Bologna.

Giustizia amministrativa202501336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1658/2024 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1658/2024, pubblicata il 5 dicembre 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 1° ottobre 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, rilevando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega, disponendo che provveda in sostituzione dell'Amministrazione entro i successivi novanta giorni, su istanza dei ricorrenti. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato, previamente notificata all'amministrazione e decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione, rimane ineseguita dall'amministrazione obbligata.
  • In presenza di perdurante inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di eseguire il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'obbligo di esecuzione deve essere adempiuto detraendo le somme o le utilità eventualmente già corrisposte in attuazione della pronuncia da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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