Sentenza n. 648/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 672/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di rimessione in pristino di un terreno utilizzato come parcheggio di camper
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto alla proprietaria del terreno, condotto in locazione dall'associazione, di rimettere il fondo nello stato originario, ritenendo l'utilizzo come parcheggio di camper incompatibile con la destinazione urbanistica della zona e con la sua collocazione in area esondabile. In appello ha dedotto l'erroneità della sentenza del TAR, la violazione dell'art. 3, comma 1, lettera e.5), d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 8, 25 e 26 l. n. 47/1985 e del principio tempus regit actum. Ha sostenuto che dal 1979 il terreno era utilizzato per il parcheggio di roulotte e camper senza manufatti, opere di infissione o impianti, sicché non sarebbe stata applicabile la disciplina successiva relativa alle trasformazioni edilizie.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello, correggendo la motivazione della sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'utilizzo del terreno costituisse un mutamento di destinazione d'uso senza opere e che l'art. 3, comma 1, lettera e.5), d.P.R. n. 380/2001 non fosse applicabile ratione temporis, essendo stato introdotto successivamente all'inizio dell'utilizzazione del fondo nel 1979. Tuttavia, l'uso risultava fondato su un'autorizzazione del 1979 avente durata biennale e comunque revocabile in ogni momento per sopravvenute esigenze di interesse pubblico; essa aveva quindi natura temporanea e precaria. L'ordinanza era inoltre sorretta dal contrasto dell'attività con la destinazione urbanistica RE 64, relativa ad aree di produzione agricola, e dalla collocazione del terreno in area esondabile soggetta a pericolosità idraulica. Quest'ultima circostanza era stata riconosciuta dalla stessa associazione mediante una perizia di parte. Sussistendo ragioni di interesse pubblico e considerata la precarietà dell'autorizzazione, l'Amministrazione aveva correttamente, anzi doverosamente, disposto la rimessione in pristino. La difesa dell'appellante è stata ritenuta generica e meramente assertiva. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune in appello.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lettera e.5), d.P.R. n. 380/2001
La disposizione non è stata applicata perché introdotta successivamente al 1979, anno di inizio del mutamento di destinazione d'uso senza opere.
artt. 8, 25 e 26 l. n. 47/1985
La loro violazione è stata dedotta in appello, ma il gravame è stato respinto senza una distinta trattazione dei singoli articoli.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito la trattazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato mediante collegamento da remoto in videoconferenza.
Massime di principio
- Quando un terreno è utilizzato senza opere edilizie per una destinazione diversa da quella urbanistica, la disciplina edilizia sopravvenuta non può essere applicata retroattivamente per qualificare come illecito il mutamento d'uso iniziato anteriormente alla sua entrata in vigore.
- Un'autorizzazione amministrativa limitata nel tempo e soggetta a revoca per sopravvenute esigenze di interesse pubblico ha natura temporanea e precaria e non attribuisce un diritto stabile alla prosecuzione dell'attività autorizzata.
- La precarietà dell'autorizzazione, il contrasto dell'attività con la destinazione urbanistica vigente e la collocazione del fondo in un'area esondabile possono giustificare l'ordine di rimessione in pristino del terreno.
- La contestazione dell'esistenza di un pericolo idraulico non può essere sostenuta in termini meramente assertivi quando la stessa parte ricorrente abbia prodotto una perizia che riconosce la collocazione del terreno in un'area soggetta a pericolosità idraulica.
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