Ordinanza n. 413/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di-OMISSIS-, pervenuto alla ricorrente il 15.2.2022, con il quale è stato negato il gradimento al contratto di fornitura a favore del-OMISSIS-, revocato il gradimento precedentemente concesso e rilevata una mendace dichiarazione da parte della ricorrente; e per l’annullamento inoltre della relativa comunicazione alla Procura della Repubblica e all’ANAC; e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compreso il parere legale richiamato negli atti impugnati e non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del gradimento al contratto di fornitura, revoca del precedente gradimento, contestazione di mendace dichiarazione e relative comunicazioni alla Procura della Repubblica e all'ANAC
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio, pervenutole il 15 febbraio 2022, con cui è stato negato il gradimento al contratto di fornitura in favore della società M4, revocato il gradimento precedentemente concesso e rilevata una mendace dichiarazione della ricorrente. Sono state inoltre impugnate le comunicazioni alla Procura della Repubblica e all'ANAC, nonché gli atti presupposti e consequenziali, compreso il parere legale richiamato e non conosciuto. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Collegio, non definendo il merito, ha ritenuto necessario acquisire l'aggiornamento della situazione fattuale e provvedimentale, nonché una dichiarazione motivata della ricorrente sulla permanenza dell'interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha disposto incombenti istruttori. La ricorrente deve precisare motivatamente, entro il 6 maggio 2026, se permane l'interesse alla decisione nel merito, aggiornare la situazione della vicenda, comunicare eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare se ritenga necessaria ulteriore attività istruttoria. La Prefettura – UTG di Milano e la società M4 devono fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, indicando eventuali sopravvenienze rilevanti per la permanenza dell'interesse o per l'esito del giudizio. Il Collegio ha avvertito che l'inerzia sulla dichiarazione relativa alla permanenza dell'interesse potrà condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, traendo dal comportamento processuale elementi di implicito ma inequivoco disinteresse. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito né sulle domande di annullamento; non risultano regolate le spese.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato in relazione alla possibilità di desumere conseguenze processuali dall'inerzia della parte rispetto agli incombenti istruttori e alla dichiarazione sulla permanenza dell'interesse.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'ordinanza istruttoria.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibile declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di mancato adempimento alla richiesta del giudice.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione controversa, la parte deve adempiere entro il termine assegnato, anche al fine di consentire la verifica dell'attualità dell'interesse e la calendarizzazione del merito.
- L'inerzia della parte previamente compulsata con ordinanza istruttoria o comunicazione del giudice a manifestare la permanenza dell'interesse può essere valutata come comportamento processuale implicante, in modo tacito ma inequivoco, il sopravvenuto disinteresse alla decisione e può condurre alla declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Prima di assumere decisioni congruenti sul merito, il giudice amministrativo può richiedere alle parti e all'amministrazione chiarimenti documentati e aggiornati su fatti o provvedimenti sopravvenuti idonei a incidere sull'interesse a ricorrere o sull'esito della controversia.
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