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Ordinanza

Ordinanza n. 1738/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot. 0002603.19-02-2026 emessa dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – Ambito territoriale di Bologna con la quale è stata disposta l’esclusione del ricorrente dalla I fascia delle Graduatorie Provinciali di supplenza della Provincia di Bologna per la classe di concorso ADSS; - per quanto di ragione, del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo diistruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0049727.09-12-2024, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno ADSS acquisito in Spagna, - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; e di ogni altro atto precedente e successivo connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e le comunicazioni endoprocedimentali di esclusione GPS prot. 1188/2026;

Giustizia amministrativa202602182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla I fascia delle Graduatorie Provinciali di supplenza della Provincia di Bologna per la classe di concorso ADSS, fondata sul diniego di riconoscimento di un titolo estero di specializzazione sul sostegno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la nota con cui l'Ambito territoriale di Bologna lo ha escluso dalla I fascia delle Graduatorie Provinciali di supplenza per la classe ADSS. Ha inoltre contestato, per quanto di ragione, il diniego ministeriale di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca relativo al corso frequentato presso un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati, nonché gli atti endoprocedimentali, incluso il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 e le comunicazioni di esclusione. Il titolo estero era già stato oggetto di un distinto ricorso, ancora pendente, ma il relativo diniego del 9 dicembre 2024 risultava efficace.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, in sede sommaria, infondato il ricorso. Il diniego di riconoscimento del titolo estero, adottato il 9 dicembre 2024, era ancora pienamente efficace e non risultava contestabile nel giudizio in esame, essendo stato impugnato separatamente. L'esclusione dalla I fascia delle Graduatorie Provinciali di supplenza è stata considerata una conseguenza meramente consequenziale del diniego presupposto. La domanda cautelare è stata quindi respinta per assenza di un apprezzabile fumus boni iuris; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007

    La disposizione è richiamata in relazione all'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione estero, il cui rigetto costituisce il presupposto dell'esclusione dalle graduatorie.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato in relazione al preavviso di rigetto inserito tra gli atti impugnati, senza che l'ordinanza ne esamini autonomamente la legittimità.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'impugnazione separata del provvedimento presupposto non impedisce al giudice di considerarlo ancora efficace, qualora non risulti sospeso o annullato.
  • Quando l'esclusione da una graduatoria costituisce conseguenza meramente consequenziale di un diniego presupposto ancora efficace, la contestazione dell'esclusione non consente, nel giudizio cautelare relativo all'atto consequenziale, di neutralizzare gli effetti del diniego presupposto.
  • La domanda cautelare deve essere respinta, per assenza di fumus boni iuris, quando l'atto impugnato appare fondato su un provvedimento presupposto efficace e non utilmente contestabile nel giudizio in corso.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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