Sentenza del 10/02/2021 n. 3231 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo al 2005 che ha rideterminato il reddito ai fini IRES, IVA e IRAP: l'Ufficio aveva ritenuto che la società avesse occultato parte dei corrispettivi di vendita di alcune unità immobiliari, fondando l'accertamento su una presunta incongruenza tra i prezzi dichiarati e i valori OMI nonché su uno scostamento rispetto agli studi di settore. La contribuente deduceva errori di fatto e di diritto: errata qualificazione tipologica ed ubicazione degli immobili (Mentana e non Roma), giustificazione dei prezzi maggiori per unità più piccole (villini vs appartamenti), uso erroneo dei valori OMI e degli studi di settore, e declarava che la perizia asseverata prodotta in appello era stata illegittimamente ritenuta inammissibile perché qualificata come prova e non come documento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso ritenendoli fondati: la sentenza della Commissione tributaria regionale era priva di una motivazione chiara e sufficiente (motivazione apparente) e sembrava aver mutato il petitum fondando la decisione sullo scostamento dagli studi di settore anziché sui rilievi analitico-induttivi e sull'incongruità dei prezzi rispetto agli OMI, come era invece l'oggetto dell'atto impositivo. La Corte ha rilevato che il giudice d'appello non ha spiegato in modo compiuto su quali fatti certi e verificabili avesse fondato il proprio convincimento, né ha affrontato adeguatamente le specifiche argomentazioni difensive della contribuente (tipologia e ubicazione degli immobili, giustificazione dei prezzi). Per tali ragioni la sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per nuovo esame; la Corte ha altresì disposto la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 36
richiama l'obbligo di motivazione del provvedimento giurisdizionale; la Corte censura la sentenza di gravame per carenza di una motivazione compiuta e specifica.
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, numeri 3,4,5
consente la censura in Cassazione per violazione di norme o per omesso esame di fatto decisivo (n.3 e n.5) e per carenza di motivazione (n.4); la Corte ha utilizzato tali profili per valutare la motivazione apparente e l'omessa considerazione di fatti decisivi.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 58
norma procedurale sulle produzioni documentali in appello; la Corte osserva che la qualificazione della perizia come 'prova' piuttosto che come documento è errata, e richiama orientamenti che ammettono la perizia asseverata come allegazione difensiva tecnica.
Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, articolo 62-sexies (conv. L. 29 ottobre 1993, n. 427)
richiamato in rapporto alle regole sulle presunzioni e gli accertamenti analitico-induttivi; la Corte sottolinea che lo scostamento dagli studi di settore non può sostituirsi agli elementi fattuali concreti indicati nell'atto impositivo.
Legge 8 maggio 1992, n. 146, articolo 10
citata insieme alle norme su presunzioni e oneri probatori; la Corte valuta l'uso delle presunzioni probatorie nel contesto dell'accertamento fiscale.
Articoli 2697, 2727, 2729 Codice Civile
art.2697 (onere della prova) richiamato per affermare che il contribuente ha l'onere di provare l'esistenza di elementi che giustifichino lo scostamento; disposizioni sugli strumenti probatori e perizie tecniche vengono richiamate nel dibattito sull'ammissibilità della perizia asseverata in appello.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 39, comma 1
norma sugli accertamenti fiscali basati su 'gravi incongruenze' tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dall'attività; la Corte ricorda che tali accertamenti devono poggiare su fatti certi e obiettivamente riscontrabili.
Codice di procedura civile, articolo 366, nn. 3 e 4
regole sui limiti e sulla forma del ricorso per cassazione; la Corte osserva che, pur con ricorso voluminoso, è stato possibile individuare il filo conduttore delle censure.
Codice di procedura civile, articolo 112
richiamato dalla parte come norma procedurale sulla congruenza del petitum; la Corte accerta che il giudice d'appello ha cambiato la ratio decidendi rispetto all'atto impositivo.
Costituzione (art. 24 e art. 111) e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo art. 6 (richiami giurisprudenziali)
richiamate a fondamento del principio di ragionevole chiarezza della motivazione e del diritto di difesa; la Corte sottolinea il 'minimo costituzionale' della motivazione necessario per il controllo giurisdizionale.
Massime di principio
- La decisione di merito (in particolare d'appello) deve contenere una motivazione chiara, specifica e logicamente articolata: l'assenza di indicazione dei fatti certi su cui si fonda il convincimento rende la motivazione apparente e costituisce motivo di cassazione.
- Il giudice non può mutare il petitum o la causa petendi fondando la decisione su presupposti diversi da quelli indicati nell'atto impositivo senza adeguata spiegazione: la congruenza tra le ragioni dell'atto impugnato e la motivazione giudiziale è essenziale.
- Un accertamento fiscale basato su 'incongruenze' o su scostamenti rispetto a valori OMI o studi di settore deve poggiare su fatti certi e circostanze obiettivamente riscontrabili; lo scostamento da solo, se non approfondito e motivato, non basta.
- L'onere della prova resta in capo al contribuente per dimostrare elementi che giustifichino lo scostamento contestato, ma l'Amministrazione deve quantomeno indicare chiaramente gli elementi fattuali che sostengono la presunzione.
- Le perizie asseverate prodotte in appello vanno valutate con attenzione: possono costituire allegazioni tecniche difensive (documento) e la loro ingiustificata esclusione per mera qualificazione formale può essere censurata.
- Errori materiali nell'identificazione della tipologia o dell'ubicazione degli immobili (es. comune diverso, diversa tipologia edilizia) sono fatti decisivi che il giudice deve esaminare e valutare esplicitamente nell'ambito dell'accertamento sui corrispettivi.
- Quando il giudice d'appello si limita ad adesioni generiche alla decisione di primo grado senza esaminare le specifiche censuresi di gravame, la pronuncia non consente il controllo di legittimità e può essere cassata.
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