Cassazione Penale, Sentenza n. 34992/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza del 22 gennaio 2026, aveva respinto il reclamo contro la declaratoria di inammissibilità della richiesta di liberazione anticipata relativa alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Il diniego era fondato sull'assunto che il beneficio presupponga una pena detentiva e che l'art. 76 della legge n. 689/1981 renda applicabile l'art. 47, comma 12-bis, Ord. pen. alle pene sostitutive soltanto se compatibile, compatibilità esclusa per il lavoro di pubblica utilità in ragione dell'assenza di una componente detentiva. Con un unico motivo, il condannato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56-bis della legge n. 689/1981 e 54 Ord. pen., richiamando il più recente orientamento di legittimità favorevole alla concessione del beneficio anche per tale sanzione e chiedendo, se necessario, la rimessione alle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovo giudizio. Ha ritenuto che la liberazione anticipata sia concedibile anche al condannato che espia la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità: il dato che tale pena non abbia componente detentiva non determina incompatibilità con l'art. 47, comma 12-bis, Ord. pen.; rilevano il parallelismo legislativo con l'affidamento in prova e l'equiparazione delle pene sostitutive alla pena detentiva corrispondente, ai sensi dell'art. 57 della legge n. 689/1981. Il giudice del rinvio dovrà svolgere una nuova valutazione con piena libertà valutativa, rispettando il principio affermato. Non risultano statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
art. 54 Ord. pen.
L'interpretazione dell'art. 54 Ord. pen. seguita nell'ordinanza impugnata, secondo cui la liberazione anticipata può essere concessa solo al detenuto sottoposto ad una pena detentiva, ovvero negli altri casi in cui l'applicabilità è stata espressamente stabilita dal legislatore o dalla Corte costituzionale tramite interventi interpretativi, non appare condivisibile, benché conforme ad una risalente giurisprudenza di questa Corte.
La liberazione anticipata non è circoscritta a chi espia una pena dotata di componente detentiva: l'art. 54 Ord. pen. va interpretato sistematicamente in modo da comprendere anche il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
art. 57 legge n. 689/1981
detta norma, sostituendo l'art. 57 legge n. 689/1981, ha stabilito esplicitamente che «Per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita».
L'equiparazione legislativa del lavoro di pubblica utilità sostitutivo alla pena detentiva corrispondente impedisce di escludere arbitrariamente l'applicazione dei benefici previsti per l'espiazione della pena detentiva.
art. 76 legge n. 689/1981
Il novellato art. 76 legge n. 689/1981 stabilisce che alle pene sostitutive «previste dal presente capo» si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 47, comma 12-bis, 51-bis, 51-quater e 53-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e l'ordinanza stessa ricorda che l'art. 47, comma 12-bis, Ord. pen. è stato inserito dal legislatore, con l'art. 3 della legge n.277/2002, al fine di estendere la concedibilità della liberazione anticipata anche al detenuto affidato in prova al servizio sociale.
La clausola di compatibilità dell'art. 76 non esclude l'applicazione dell'art. 47, comma 12-bis, al lavoro di pubblica utilità: l'assenza di una componente detentiva non è, di per sé, incompatibile con la liberazione anticipata.
art. 47, comma 12-bis, Ord. pen.
Il parallelismo operato dal legislatore tra la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e l'affidamento in prova al servizio sociale, sopra richiamato, consente di escludere che la norma dell'art. 47, comma 12-bis, Ord. pen., sia incompatibile con la prima, non essendo il carattere detentivo della pena un elemento indispensabile per l'applicazione della liberazione anticipata.
La disposizione, che consente la liberazione anticipata anche in relazione all'affidamento in prova al servizio sociale, è compatibile con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; il carattere detentivo non è un requisito indispensabile del beneficio.
art. 69 Ord. pen.
La Corte costituzionale, infatti, nel ritenere non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 69 e 69-bis Ord. pen. interpretate da questa Corte come attributive al magistrato di sorveglianza della competenza per la concessione della liberazione anticipata al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ha ritenuto che tale concedibilità derivi dalla intentio legis, definita «chiara», di rendere applicabile anche a tutte le pene sostitutive la norma dell'art. 47, comma 12-bis, Ord. pen.
Nel quadro dell'interpretazione richiamata dalla Corte, l'art. 69 attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza a concedere la liberazione anticipata anche al condannato al lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
art. 69-bis Ord. pen.
La Corte costituzionale, infatti, nel ritenere non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 69 e 69-bis Ord. pen. interpretate da questa Corte come attributive al magistrato di sorveglianza della competenza per la concessione della liberazione anticipata al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ha ritenuto che tale concedibilità derivi dalla intentio legis, definita «chiara», di rendere applicabile anche a tutte le pene sostitutive la norma dell'art. 47, comma 12-bis, Ord. pen.
La pronuncia richiama l'interpretazione secondo cui la disciplina degli artt. 69 e 69-bis attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza per la concessione del beneficio al condannato al lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
Massime di principio
- La liberazione anticipata è concedibile al condannato che espia la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; l'assenza di una componente detentiva non rende incompatibile il beneficio.
- La clausola di compatibilità dell'art. 76 della legge n. 689/1981 va interpretata alla luce dell'equiparazione delle pene sostitutive alla pena detentiva corrispondente e del parallelismo legislativo tra lavoro di pubblica utilità e affidamento in prova al servizio sociale.
- La concessione della liberazione anticipata in relazione al lavoro di pubblica utilità sostitutivo rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza.
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