Cassazione Civile, Ordinanza n. 05645/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un giudice di pace aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta contro un decreto prefettizio di espulsione, ritenendo il ricorso tardivo perché proposto 35 giorni dopo la notifica dell'atto impugnato. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza davanti alla Corte di cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sostenendo che la sospensione feriale dei termini si applica anche al giudizio di impugnazione del decreto di espulsione; con il secondo ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè una nota della Commissione per la protezione internazionale relativa a una nuova convocazione per audizione. Le amministrazioni resistenti si sono costituite solo per partecipare all'udienza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la prima censura e ha assorbito la seconda. Ha ribadito che il procedimento di impugnazione del decreto di espulsione amministrativa non rientra tra i procedimenti esclusi dalla sospensione feriale dei termini, perché l'elenco delle esclusioni è tassativo ed eccezionale. Poiché il decreto era stato notificato il 3 agosto 2022, il ricorso proposto il 7 settembre 2022 doveva considerarsi tempestivo. Di conseguenza la Corte ha accolto il ricorso, cassato l'ordinanza impugnata e rinviato al Giudice di Pace di Monza, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma richiamata per censurare la violazione di legge denunciata con il primo motivo di ricorso
art. 360 n. 5 c.p.c.
norma richiamata per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo
art. 1 l. 742/1969
prevede la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto
art. 3 l. 742/1969
elenca in modo eccezionale i procedimenti esclusi dalla sospensione feriale, senza possibilità di interpretazione analogica
art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998
disciplina il procedimento di impugnazione del decreto di espulsione amministrativa dello straniero
art. 18 d.lgs. 150/2011
termine perentorio per proporre l'impugnazione nel giudizio davanti al giudice di pace
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del decreto di espulsione amministrativa dello straniero si applica la sospensione feriale dei termini, perché tale procedimento non è compreso tra quelli sottratti alla sospensione dalla disciplina speciale.
- L'elenco dei procedimenti esclusi dalla sospensione feriale è tassativo ed eccezionale, sicché non è consentita un'interpretazione analogica in malam partem.
- Se il ricorso contro il decreto di espulsione è proposto tenendo conto della sospensione feriale, la tempestività va valutata computando il periodo 1-31 agosto.
- L'accoglimento del motivo sulla tempestività assorbe gli ulteriori motivi di ricorso che attengono al merito o ad altri fatti decisivi.
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