Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05645/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un giudice di pace aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta contro un decreto prefettizio di espulsione, ritenendo il ricorso tardivo perché proposto 35 giorni dopo la notifica dell'atto impugnato. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza davanti alla Corte di cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sostenendo che la sospensione feriale dei termini si applica anche al giudizio di impugnazione del decreto di espulsione; con il secondo ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè una nota della Commissione per la protezione internazionale relativa a una nuova convocazione per audizione. Le amministrazioni resistenti si sono costituite solo per partecipare all'udienza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata la prima censura e ha assorbito la seconda. Ha ribadito che il procedimento di impugnazione del decreto di espulsione amministrativa non rientra tra i procedimenti esclusi dalla sospensione feriale dei termini, perché l'elenco delle esclusioni è tassativo ed eccezionale. Poiché il decreto era stato notificato il 3 agosto 2022, il ricorso proposto il 7 settembre 2022 doveva considerarsi tempestivo. Di conseguenza la Corte ha accolto il ricorso, cassato l'ordinanza impugnata e rinviato al Giudice di Pace di Monza, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma richiamata per censurare la violazione di legge denunciata con il primo motivo di ricorso

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    norma richiamata per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 1 l. 742/1969

    prevede la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto

  • art. 3 l. 742/1969

    elenca in modo eccezionale i procedimenti esclusi dalla sospensione feriale, senza possibilità di interpretazione analogica

  • art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998

    disciplina il procedimento di impugnazione del decreto di espulsione amministrativa dello straniero

  • art. 18 d.lgs. 150/2011

    termine perentorio per proporre l'impugnazione nel giudizio davanti al giudice di pace

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione del decreto di espulsione amministrativa dello straniero si applica la sospensione feriale dei termini, perché tale procedimento non è compreso tra quelli sottratti alla sospensione dalla disciplina speciale.
  • L'elenco dei procedimenti esclusi dalla sospensione feriale è tassativo ed eccezionale, sicché non è consentita un'interpretazione analogica in malam partem.
  • Se il ricorso contro il decreto di espulsione è proposto tenendo conto della sospensione feriale, la tempestività va valutata computando il periodo 1-31 agosto.
  • L'accoglimento del motivo sulla tempestività assorbe gli ulteriori motivi di ricorso che attengono al merito o ad altri fatti decisivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.