Cassazione Civile, Ordinanza n. 05753/2023 del 24/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da una contribuente per dare esecuzione a una precedente decisione, confermata in cassazione, che aveva riconosciuto il suo diritto al rimborso delle imposte versate nel triennio 1990-1992 in relazione agli eventi sismici in Sicilia. La Commissione tributaria regionale, ritenendo che l’Agenzia non avesse pagato integralmente quanto dovuto, aveva nominato un commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato. L’Agenzia delle entrate ha impugnato tale decisione deducendo, con un unico motivo, la violazione di varie disposizioni: art. 1, comma 665, l. n. 190/2014; art. 16-octies d.l. n. 91/2017 conv. in l. n. 123/2017; art. 29, comma 1, d.l. n. 162/2019 conv. in l. n. 8/2020; artt. 68 e 70 d.lgs. n. 564/1992; art. 9, comma 17, l. n. 289/2002; artt. 66-bis e 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992. Sosteneva che, in sede di ottemperanza, la CTR avesse erroneamente escluso l’applicabilità dei limiti quantitativi al rimborso e delle modalità procedimentali previste dalla normativa sopravvenuta per l’erogazione delle somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto fondato il motivo, affermando che nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati dalla normativa speciale sui rimborsi per eventi calamitosi e, in caso di incapienza, attivare le procedure di contabilità pubblica previste dalla legge, anche mediante nomina di un commissario ad acta, per dare piena esecuzione al giudicato. Ha quindi ritenuto erronea la decisione della CTR che aveva negato l’applicabilità dell’art. 16-octies d.l. n. 91/2017, disposizione vigente e applicabile alla fase di esecuzione del rimborso. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio denunciato per violazione di legge e di norme processuali.
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
Disciplina i fondi e le modalità attuative dei rimborsi fiscali connessi agli eventi calamitosi; la verifica della disponibilità delle risorse rientra nel giudizio di ottemperanza.
art. 16-octies D.L. n. 91 del 2017 conv. in L. n. 123 del 2017
La disposizione è applicabile alla fase esecutiva e regolamenta le modalità di attuazione del rimborso, incidendo sul quomodo dell’esecuzione del giudicato.
art. 29, comma 1, D.L. n. 162 del 2019 conv. in L. n. 8 del 2020
Richiamato quale norma che incide sulla disciplina dei rimborsi e sulle relative modalità di esecuzione.
artt. 68 e 70 D.Lgs. n. 564 del 1992
Richiamati in relazione alla disciplina dei rimborsi e del giudizio di ottemperanza tributaria.
art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002
Richiamato in relazione alla disciplina speciale dei rimborsi fiscali conseguenti a eventi calamitosi.
artt. 66-bis e 70, comma 10, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamati come norme processuali del contenzioso tributario e dell’ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di un giudicato di condanna al rimborso di imposte per benefici fiscali connessi a eventi calamitosi, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi previsti dalla legge speciale e, se necessario, attivare le procedure di contabilità pubblica idonee a dare integrale esecuzione al comando giudiziale.
- Le disposizioni sopravvenute che disciplinano i limiti e le modalità di erogazione del rimborso non sono estranee alla fase di ottemperanza, ma integrano il contenuto attuativo del credito restitutorio e devono essere applicate se vigenti al momento dell’esecuzione.
- In sede di ottemperanza non è consentita una falcidia dei diritti patrimoniali già giudizialmente accertati; ove le risorse siano insufficienti, il giudice deve determinare il quomodo dell’attuazione e adottare i provvedimenti necessari, anche tramite commissario ad acta.
- La verifica dei presupposti di operatività della disciplina speciale sui rimborsi attiene al procedimento di esecuzione del comando giudiziale e non è governata in modo rigido dagli ordinari oneri di allegazione e prova delle parti.
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