Sentenza n. 521/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento della nota prot. 1907 del 17.3.2025 del Comune, notificata in pari data via pec, con la quale è stata direttamente dichiarata inammissibile l’istanza ex art. 44 CCE presentata da Inwit per la realizzazione di una nuova SRB per il 5G prevista nel PNRR, in Via XX Settembre;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale che ha dichiarato direttamente inammissibile l’istanza per la realizzazione di una stazione radio base 5G
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente aveva presentato al Comune un’istanza ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di una stazione radio base nell’area a fallimento di mercato individuata dal Bando Piano Italia 5G. Il Comune aveva dichiarato l’istanza inammissibile ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241/1990, richiamando carenze documentali e ritenuti motivi ostativi alla realizzazione dell’opera, senza proseguire l’istruttoria. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2, 7, 8, 10-bis, 14 e seguenti della l. n. 241/1990, degli artt. 43, 44, 45 e 51 del d.lgs. n. 259/2003, dell’art. 97 Cost., della normativa e degli atti relativi al Piano Italia 5G, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento, irragionevolezza, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, carenza assoluta di istruttoria, difetto di motivazione e incompetenza. In particolare, ha sostenuto che il Comune avrebbe dovuto applicare il procedimento speciale previsto dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, eventualmente chiedendo una sola volta integrazioni documentali o attivando la conferenza di servizi, anziché dichiarare l’istanza inammissibile o improcedibile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondato il primo motivo, con assorbimento delle ulteriori censure, e ha annullato la nota comunale. Il procedimento per l’installazione della stazione radio base deve essere riavviato a partire dalla data di presentazione dell’istanza, nel rispetto dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 e dei principi affermati nella sentenza. Il giudice ha rilevato che il procedimento previsto dall’art. 44 costituisce un procedimento unico e speciale, semplificato e accelerato, nel quale confluiscono anche le valutazioni edilizie e ambientali, prevalente sulle disposizioni della l. n. 241/1990 incompatibili con tale disciplina. In presenza di carenze documentali, il Comune non poteva definire immediatamente l’istanza in applicazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990, ma avrebbe dovuto chiedere chiarimenti o integrazioni una sola volta, entro i termini stabiliti dall’art. 44, comma 6, del d.lgs. n. 259/2003. Il procedimento è inoltre soggetto al termine perentorio di sessanta giorni e al meccanismo di silenzio-assenso previsto dall’art. 44, comma 10, salva la presenza dei presupposti normativamente previsti per pareri negativi, dissensi qualificati o provvedimenti espressi richiesti dal diritto dell’Unione europea. Ove occorressero pareri o nulla osta di altre amministrazioni, il Comune avrebbe dovuto indire la conferenza di servizi secondo i commi 7, 8 e 9 dell’art. 44. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. n. 259/2003
L’istanza volta all’installazione di una stazione radio-base si intende accolta qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo dell’organismo competente ai controlli, e non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.
La disposizione disciplina un procedimento unico, speciale, semplificato e accelerato, prevalente sulle previsioni incompatibili della l. n. 241/1990; consente una sola richiesta di chiarimenti o integrazioni documentali e prevede il silenzio-assenso decorso il termine perentorio di sessanta giorni, nonché il ricorso alla conferenza di servizi quando siano necessari pareri o nulla osta di altre amministrazioni.
art. 44, comma 6, d.lgs. n. 259/2003
Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta.
In presenza di carenze documentali, l’amministrazione deve utilizzare il meccanismo speciale di richiesta di chiarimenti o integrazioni, senza poter definire direttamente l’istanza come inammissibile o improcedibile.
art. 44, commi 7, 8 e 9, d.lgs. n. 259/2003
Quando occorre acquisire pareri, nulla osta o altri atti di amministrazioni coinvolte, l’amministrazione procedente deve indire la conferenza di servizi nell’ambito del procedimento speciale.
art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003
Decorso il termine di sessanta giorni, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente.
Il decorso infruttuoso del termine perentorio determina l’accoglimento dell’istanza, salvo i casi previsti dalla norma relativi a pareri negativi, dissensi qualificati o provvedimenti espressi imposti dal diritto dell’Unione europea.
art. 2 l. n. 241/1990
Non può essere utilizzato per definire l’istanza relativa all’installazione di impianti radioelettrici quando la disciplina speciale dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 impone uno specifico modello procedimentale.
art. 14 e seguenti l. n. 241/1990
La conferenza di servizi deve essere attivata, nell’ambito della disciplina speciale dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, quando siano necessari apporti decisori o consultivi di altre amministrazioni.
Massime di principio
- Il procedimento per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici previsto dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 è un procedimento unico, speciale, semplificato e accelerato, nel quale confluiscono anche le valutazioni edilizie e ambientali; esso prevale sulle disposizioni della l. n. 241/1990 incompatibili con il modello speciale.
- L’amministrazione procedente non può imporre oneri procedimentali o documentali ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, in ragione della tassatività delle condizioni procedimentali e della finalità acceleratoria della disciplina.
- In presenza di carenze documentali nell’istanza per l’installazione di una stazione radio base, l’amministrazione può chiedere chiarimenti o integrazioni una sola volta e nel termine previsto dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003; non può dichiarare immediatamente l’istanza inammissibile o improcedibile applicando l’art. 2 della l. n. 241/1990.
- Quando siano necessari pareri, nulla osta o determinazioni di altre amministrazioni, l’amministrazione procedente deve attivare la conferenza di servizi secondo l’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, anziché arrestare il procedimento con una dichiarazione di inammissibilità.
- Il silenzio-assenso previsto dall’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 si perfeziona decorso il termine perentorio di sessanta giorni, salvo l’intervento nei termini di una determinazione decisoria della conferenza, di un parere negativo dell’organismo competente, di un dissenso congruamente motivato delle amministrazioni preposte alla tutela qualificata o di un provvedimento espresso richiesto dal diritto dell’Unione europea.
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