Cassazione Penale, Sentenza n. 12166/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per: 1) furto aggravato (art. 624 cod. pen., con aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen. per minorata difesa, esclusa l'aggravante ex art. 625 n.7); 2) detenzione illegale di arma (art. 2 legge 2/10/1967 n.895). Il ricorrente deduceva quattro motivi: (i) omessa/contraddittoria motivazione sulla esclusione della minorata difesa (sostenendo che la via era illuminata, il bar aperto e presente videosorveglianza); (ii) carenza di prova della detenzione illegale perché l'imputato si sarebbe disfatto immediatamente dell'arma; (iii) illogicità e insufficiente motivazione nella determinazione della pena (sovrapprezzo rispetto al minimo edittale); (iv) omessa motivazione sull'applicazione della recidiva qualificata, essendo i precedenti datati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che: (a) l'aggravante della minorata difesa è legittimamente applicata quando il fatto è commesso di notte e vi siano circostanze concrete che hanno ostacolato la difesa (assenza di persone in strada, oscurità, chiusura esercizi); la presenza di videosorveglianza o di qualche fonte di luce non neutralizza automaticamente l'aggravante; (b) la detenzione illegale ai sensi dell'art. 2 legge 895/1967 si realizza anche per un brevissimo periodo di signoria esclusiva sulla cosa: la immediata dispersione/non ritrovamento dell'arma e le immagini che mostrano l'imputato che la porta in braccio supportano la condanna; (c) la motivazione della Corte di merito circa la determinazione della pena è sufficiente, avendo considerato modalità insidiose, mancata restituzione e personalità del reo (pluripregiudicato); (d) l'applicazione della recidiva qualificata è stata adeguatamente valutata con riferimento ai criteri di giurisprudenza di legittimità e della Corte Costituzionale e la ricorrenza dei precedenti, pur datati, è stata ritenuta significativa rispetto alla personalità del condannato. Sentenza impugnata confermata, ricorso respinto.
Norme richiamate
art. 61 n. 5 cod. pen.
La circostanza aggravante della "minorata difesa" può essere integrata dal fatto commesso in orario notturno quando, in concreto, ciò determini un ostacolo alla pubblica o privata difesa; la presenza di luce o videosorveglianza non la esclude automaticamente, occorre valutare il contesto fattuale (assenza di persone, oscurità, chiusura esercizi).
art. 624 cod. pen.
Norma sul furto: applicata alla sottrazione del fucile dall'autovettura; la condotta integrava il reato e le aggravanti ritenute dalla Corte di merito sono state considerate correttamente valutate.
art. 625 cod. pen.
Aggravante per aver commesso il fatto su cose esposte per necessità a pubblica fede: in questo caso la Corte distrettuale l'ha esclusa e la Cassazione non ha censurato tale esclusione.
art. 2 legge 02/10/1967 n. 895
Il reato di detenzione illegale di arma si realizza anche per un periodo temporale brevissimo di signoria esclusiva sulla cosa; la corte ha ritenuto integrata la norma nonostante l'asserita immediata dispersione dell'arma.
art. 530 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura difensiva come norma che autorizzerebbe l'assoluzione se mancassero prove; la Cassazione ha ritenuto le prove (filmati, confessione, occultamento) sufficienti per la condanna.
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi a vizio di motivazione (omessa, contraddittoria o manifestamente illogica); la Corte ha valutato e respinto i motivi di nullità/illogicità sollevati.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte di merito ha applicato tali criteri (gravità del fatto, personalità del reo) per motivare il superamento del minimo edittale; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata.
Corte Cost. n. 185/2015
Decisione che ha eliminato l'ultimo automatismo applicativo nella materia della recidiva; conseguentemente l'applicazione delle aggravanti per recidiva deve essere valutata concretamente e motivata, come richiamato dalla Cassazione.
Sentenza Sez. U. n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini)
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce che la commissione del reato in tempo di notte è idonea a integrare la minorata difesa anche in assenza di ulteriori circostanze, purché risulti l'effettivo ostacolo alla difesa; la Cassazione la applica per confermare l'aggravante.
Sentenza Sez. U. n. 35738 del 27/05/2010 (Calibè)
Principi per la valutazione della recidiva qualificata: occorre verifica concreta della riprovabilità e della pericolosità del reo tenendo conto natura dei reati, omogeneità, distanza temporale e parametri individualizzanti; la Corte ha ritenuto applicata correttamente tale metodologia.
Precedenti Cassazione (Pappacena, Di Venuto, Cacco)
Giurisprudenza che afferma che la brevità della detenzione di un'arma non esclude il reato di cui all'art. 2 legge 895/1967; la Corte di Cassazione l'ha richiamata per consolidare la nozione di detenzione anche temporanea.
Massime di principio
- La commissione di un reato in orario notturno può integrare l'aggravante della "minorata difesa" se dal contesto emerge che la notte e circostanze correlate (oscurità, assenza di passanti, chiusura esercizi, minor vigilanza) hanno concretamente ostacolato la difesa; la presenza di videosorveglianza o di alcune fonti di luce non annulla automaticamente tale aggravante.
- La detenzione illegale di arma ai sensi della legge 895/1967 si configura anche quando la signoria esclusiva dell'arma è di brevissima durata: il tempo breve non elimina il reato se sussiste il controllo materiale dell'arma e/o elementi che provano la consapevolezza del suo possesso.
- La mancata ritrovabilità dell'arma e comportamenti oggettivi (es. trasporto in braccio, occultamento) rafforzano la prova della detenzione e della conoscenza della natura dell'oggetto sottratto.
- Le ragioni per discostarsi dal minimo edittale devono essere motivate con riferimento alle modalità del fatto e alla personalità del reo; la sola contestazione generica della discrepanza non è sufficiente per la cassazione.
- L'applicazione della recidiva qualificata va valutata concretamente secondo i criteri di giurisprudenza (natura dei precedenti, omogeneità, distanza temporale, gravità e ripetitività): precedenti anche datati possono comunque giustificare un aggravamento se indicano una consolidata propensione delinquenziale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12096/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12099/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12100/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12101/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12105/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12106/2025 del 27/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →