Sentenza n. 340/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento -dell’ordinanza del Comune di -OMISSIS- (IS) assunta al prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la “Ingiunzione di demolizione ai sensi degli articoli 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001”; -di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, ivi compresi: --l’atto di segnalazione dell’illecito edilizio assunto dal Comandante della Caserma dei Carabinieri di -OMISSIS- (IS), di protocollo data e contenuto non conosciuto, richiamato dall’ordinanza di demolizione; --il provvedimento del Comune di -OMISSIS- (IS) assunto al prot. n. -OMISSIS-, contenente la comunicazione di avvio del procedimento teso all’emanazione dell’ordinanza di demolizione; --il verbale di accertamento tecnico dello stato dei luoghi redatto dagli agenti del Comune di -OMISSIS-, verbale assunto al prot. n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di ingiunzione di demolizione adottata ai sensi degli artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune e amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l’ordinanza comunale di demolizione e gli atti presupposti, tra cui la segnalazione dell’illecito edilizio effettuata dall’Arma dei Carabinieri, la comunicazione di avvio del procedimento e il verbale di accertamento tecnico dello stato dei luoghi. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere spontaneamente ottemperato al provvedimento impugnato, prospettando la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha qualificato la dichiarazione della parte non come richiesta di cessazione della materia del contendere, ma come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. La cessazione della materia del contendere presuppone infatti l’integrale soddisfacimento dell’interesse del ricorrente, che nel caso concreto non è stato ravvisato. Poiché il ricorrente aveva spontaneamente ottemperato all’ordinanza impugnata, è venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio; il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate in ragione del comportamento extraprocessuale del ricorrente.
Norme richiamate
artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001
Norme richiamate quale base dell’ingiunzione comunale di demolizione impugnata; il TAR non ne ha esaminato la legittimità nel merito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell’intestazione processuale della sentenza; dal testo non emerge una specifica interpretazione della disposizione.
Reg. UE n. 2016/679
Richiamato per prescrivere l’oscuramento dei dati idonei a identificare la parte ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
d.lgs. n. 196/2003
Richiamato, insieme al Regolamento UE 2016/679, per la tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- La spontanea ottemperanza del ricorrente al provvedimento amministrativo impugnato può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e comportare l’improcedibilità del ricorso.
- La cessazione della materia del contendere richiede l’integrale soddisfacimento dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio; in mancanza di tale presupposto, la dichiarazione della parte va qualificata come sopravvenuta carenza di interesse.
- Il giudice deve qualificare la situazione processuale effettivamente verificatasi, senza ritenersi vincolato alla denominazione utilizzata dalla parte per descrivere gli effetti della propria condotta extraprocessuale.
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