Sentenza n. 86/2026 - Milano, Sezione 2
PER L'OTTEMPERANZA del giudicato formatosi sulla sentenza numero 74/2025 emessa in data 11 febbraio 2025, dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 74/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, aveva accertato il suo diritto a percepire la retribuzione professionale docente e aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 2.611,09 lordi, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata il 12 febbraio 2025 e non era stata eseguita dal Ministero. Sono state chieste l'esecuzione del giudicato, il pagamento della somma dovuta, la fissazione di una penale di mora, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Tribunale ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali prima dell'avvio dell'azione esecutiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in forza del giudicato, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese riferibili al titolo, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Ha precisato che i conteggi della ricorrente non vincolano definitivamente l'Amministrazione, la quale deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il giudicato e gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. Non è stata riconosciuta la penale di mora richiesta. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni, senza compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo di somme di denaro; il termine era decorso nel caso esaminato.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Costituiscono i parametri legali per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi dovuti in sede di esecuzione del giudicato.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano, rispettivamente, la disciplina delle spese nel processo amministrativo e l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando l'amministrazione non esegue un obbligo pecuniario risultante dal titolo, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per le amministrazioni statali dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e può nominare fin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L'importo indicato dal creditore in sede di ottemperanza non vincola definitivamente l'amministrazione: la quantificazione del capitale residuo e degli interessi deve essere verificata in concreto sulla base del titolo giudiziale, degli eventuali pagamenti parziali e dei parametri legali applicabili.
- In sede di ottemperanza possono essere ordinate anche le spettanze accessorie maturate in relazione al titolo, purché abbiano effettivo fondamento nel provvedimento giudiziale o nella legge applicabile.
- La nomina del commissario ad acta non comporta necessariamente il riconoscimento di un compenso quando l'attività demandata rientri nei compiti istituzionali del dirigente nominato.
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