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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32081/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo l'unico motivo non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato. La condanna e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio disposte nei precedenti gradi sono rimaste ferme. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 4 novembre 2025, che, in parziale riforma della decisione del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio confermando la sua condanna per reati riuniti nel vincolo della continuazione: tentato furto pluriaggravato, porto di armi od oggetti atti ad offendere, furto pluriaggravato, ulteriori episodi di porto di armi od oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo di ricorso riguardava la contestazione della sussistenza della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura non deducibile in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, poiché il giudice di merito aveva applicato correttamente i principi secondo cui la recidiva deve essere valutata in concreto, considerando ai sensi dell'art. 133 c.p. il rapporto tra il fatto oggetto del giudizio e le precedenti condanne, al fine di verificare se la pregressa condotta criminosa denoti una perdurante inclinazione al delitto e abbia agito quale fattore criminogeno.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per il concorso di persone nei reati contestati.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato per il tentato furto.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato per i reati di furto.

  • art. 625 c.p.

    Richiamato per le circostanze aggravanti dei furti contestati.

  • art. 61, n. 5, c.p.

    Richiamato quale circostanza aggravante comune nei capi relativi ai furti.

  • art. 4, comma 2, legge n. 110/1975

    Richiamato per il porto di armi od oggetti atti ad offendere.

  • art. 337 c.p.

    Richiamato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Richiamato in relazione alla continuazione tra i reati.

  • art. 99 c.p.

    La sentenza tratta la contestazione della recidiva, pur senza riportare espressamente nel dispositivo il riferimento normativo all'articolo.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di cui all'art. 133 c.p. devono essere utilizzati per valutare in concreto il rapporto tra il reato oggetto del giudizio e le precedenti condanne, verificando se queste denotino una perdurante inclinazione al delitto e abbiano influito quale fattore criminogeno.

Massime di principio

  • La valutazione della recidiva non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti o sul periodo temporale in cui sono stati commessi; il giudice deve esaminare concretamente, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., il rapporto tra il reato per cui si procede e le precedenti condanne.
  • La recidiva richiede la verifica che la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto e abbia operato come fattore criminogeno nella commissione del reato oggetto del giudizio.
  • È inammissibile in sede di legittimità la censura sulla recidiva quando si risolva nella contestazione della valutazione di merito compiuta dal giudice secondo i criteri normativi applicabili e senza evidenziare uno specifico vizio rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoFurtoResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeDetenzione di armiImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioReati contro la PAArmiProcesso penale
IstitutiConcorso di personeTentativoContinuazioneRecidiva

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