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Sentenza

Sentenza n. 1167/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600732

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Basilicata che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione dal lotto n. 64 di una procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante, già ricorrente in primo grado, aveva presentato l’offerta economica su base annuale anziché triennale, in una procedura avente durata triennale. Ha sostenuto che l’errore fosse riconoscibile, anche perché l’importo dell’offerta risultava anormalmente basso rispetto alle altre offerte, e che la stazione appaltante avrebbe dovuto chiedere chiarimenti o attivare il soccorso istruttorio, qualificabile anche come soccorso procedimentale, per consentire la correzione dell’offerta. In appello ha dedotto l’erroneità e l’illogicità della sentenza di primo grado, il travisamento, il difetto di motivazione e l’illogicità manifesta, contestando la ritenuta non emendabilità dell’errore materiale. Ha inoltre richiamato il principio del risultato e sostenuto che il disciplinare non specificasse espressamente la base temporale dell’offerta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha affermato che gli errori dell’operatore economico nella redazione dell’offerta economica non sono, in linea generale, emendabili, perché la loro correzione successiva può alterare sostanzialmente l’offerta e violare la par condicio, oltre a ricadere nella responsabilità dell’offerente. L’errore materiale è configurabile soltanto quando la soluzione correttiva sia unica, certa, immediatamente percepibile e ricavabile dal solo documento che contiene l’errore, senza ricorrere a elementi esterni o a ricostruzioni logico-deduttive della volontà negoziale. Nel caso concreto, la riconoscibilità dell’errore avrebbe richiesto il confronto con documentazione ulteriore rispetto all’offerta e un’attività interpretativa; la stessa richiesta di chiarimenti dimostrava l’assenza di un errore immediatamente evidente. La durata triennale del rapporto negoziale rendeva inoltre chiaro l’oggetto temporale dell’offerta, sicché non vi era equivocità della lex specialis idonea a giustificare l’errore. Non sussisteva quindi alcun obbligo di attivare un soccorso istruttorio o procedimentale con funzione sanante, poiché ciò avrebbe comportato un’inammissibile integrazione postuma dell’offerta, in violazione dell’art. 101 del codice dei contratti pubblici, della par condicio e del principio di autoresponsabilità. È stato ritenuto inconferente il richiamo al principio del risultato, non potendo esso sanare errori non materiali; anche il soccorso procedimentale consente la rettifica di errori di scritturazione o calcolo solo quando la correzione sia raggiungibile con ragionevole certezza e senza attingere a fonti estranee all’offerta. Le questioni relative al punteggio che l’offerta avrebbe ottenuto se corretta sono rimaste prive di rilievo, essendo legittima l’esclusione. Nulla è stato disposto sulle spese, per la mancata costituzione delle parti appellate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    possibilità di definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione immediata del giudizio, all’esito della camera di consiglio cautelare, quando il contraddittorio sia rituale e completo e non siano necessarie ulteriori attività istruttorie.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    limiti di applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio

    Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare o modificare sostanzialmente l’offerta economica dopo la scadenza del termine di presentazione.

  • principi di par condicio e autoresponsabilità

    violazione dei generali principi di par condicio e di autoresponsabilità

    La correzione postuma di un errore sostanziale dell’offerta economica altererebbe la parità tra i concorrenti e ricade nella responsabilità dell’operatore economico.

Massime di principio

  • Un errore nell’offerta economica è qualificabile come errore materiale emendabile soltanto quando la correzione sia unica, certa, immediatamente percepibile e ricavabile dal solo documento contenente l’errore, senza necessità di utilizzare elementi esterni o di ricostruire in via logico-deduttiva la volontà dell’offerente.
  • La richiesta di chiarimenti o il ricorso a documentazione ulteriore rispetto all’offerta sono indici del fatto che l’errore non presenta i caratteri della pura materialità e dell’immediata evidenza, sicché non può essere corretto dalla stazione appaltante.
  • Il soccorso istruttorio, anche nella forma del soccorso procedimentale, non può consentire un’integrazione postuma sostanziale dell’offerta economica né la sostituzione del contenuto negoziale originariamente dichiarato dall’operatore economico.
  • Il principio del risultato non può essere invocato per sanare un errore non materiale nella formulazione dell’offerta, quando la correzione richieda elementi estranei all’offerta o determini una lesione della par condicio.
  • La durata triennale del rapporto negoziale può rendere inequivocabilmente riferita al triennio l’offerta economica, anche se la disciplina di gara non indica espressamente la base temporale, escludendo che l’errore annuale sia imputabile a equivocità della lex specialis.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieOfferta indeterminata, condizionata o in aumentoSoccorso istruttorio
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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