Cassazione Civile, Ordinanza n. 20416/2021 del 16/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2005, fondato su processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, con cui l'amministrazione finanziaria recuperava maggiori importi IRAP assumendo, in via induttiva, l'esistenza di maggiori ricavi da parte di una società che svolgeva attività di costruzione e vendita di immobili. La contribuente impugnava l'atto e otteneva accoglimento in primo grado e in appello. In cassazione l'Agenzia deduceva un solo motivo di violazione di legge, censurando la sentenza della CTR per non avere valorizzato l'antieconomicità del comportamento della società, desunta da vendite sotto costo, dalla persistente incongruenza tra costi e ricavi e dallo scostamento tra i prezzi di vendita dichiarati e i valori medi stimati dall'OMI/FIAIP. L'Agenzia lamentava inoltre la mancata considerazione della asserita mancanza di prova certa del prezzo realmente pattuito e della mancanza di data certa dei preliminari non registrati.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico del ricorso. Ha affermato che le quotazioni OMI/FIAIP non costituiscono presunzione legale e possono rilevare solo come elementi indiziari da coordinare con ulteriori dati gravi, precisi e concordanti; nel caso concreto la CTR aveva escluso che tali ulteriori elementi fossero stati efficacemente dedotti dall'Ufficio. Ha inoltre ritenuto insindacabile in cassazione l'apprezzamento di merito con cui la CTR aveva valorizzato le specifiche difficoltà costruttive dell'intervento edilizio e la particolare conduzione dell'impresa, comprensiva del conferimento di materiali da parte dei soci. Infine, ha osservato che la prova del prezzo pattuito non era decisiva ai fini dell'accertamento induttivo, poiché, una volta contestata l'antieconomicità, incombeva sul contribuente fornire spiegazioni, e tali spiegazioni erano state ritenute sufficienti dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato insieme alle norme sull'accertamento induttivo per fondare la censura dell'Ufficio; la Corte non ne trae una diversa interpretazione specifica oltre a quella generale sul potere di accertamento.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Norma posta a base dell'accertamento induttivo; la Corte ribadisce che può essere utilizzata quando il comportamento del contribuente è antieconomico e questi non fornisce adeguate spiegazioni.
art. 54, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come base del recupero induttivo in materia IVA; la Corte ne conferma l'utilizzabilità in presenza di elementi presuntivi e mancata giustificazione del comportamento economico.
art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'accertamento; nel ragionamento della Corte è parte del quadro normativo dell'accertamento fondato su presunzioni.
art. 115, comma 1, c.p.c.
Invocato nel motivo di ricorso; la Corte non ne fa applicazione autonoma, trattando la questione come censura di merito sulle risultanze probatorie.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova: una volta contestata l'antieconomicità, grava sul contribuente l'onere di fornire spiegazioni adeguate.
art. 2727 c.c.
Richiamato per il tema delle presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti.
art. 2729 c.c.
Richiamato per la valutazione delle presunzioni; la Corte precisa che lo scostamento dai valori OMI/FIAIP è solo un indizio e non una presunzione legale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La doglianza è proposta come violazione di legge, ma la Corte la respinge perché mira in sostanza a una rivalutazione del merito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, lo scostamento tra i corrispettivi dichiarati e i valori medi di mercato rilevati da OMI o da organismi assimilabili non integra di per sé una presunzione legale di maggiore imponibile, ma può costituire soltanto un elemento indiziario da coordinare con altri dati gravi, precisi e concordanti.
- L'antieconomicità della gestione può legittimare l'accertamento induttivo, ma, una volta contestata dall'amministrazione, il contribuente è tenuto a fornire una spiegazione plausibile e documentata del comportamento economico anomalo.
- Quando il giudice di merito ha valorizzato specifiche circostanze fattuali idonee a giustificare l'apparente antieconomicità, la censura in cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio.
- La prova del prezzo effettivamente pattuito non è decisiva, da sola, a paralizzare l'accertamento induttivo se l'Ufficio ha contestato un complessivo quadro di antieconomicità e il contribuente ha offerto una giustificazione ritenuta attendibile dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20321/2021 del 16/07/2021
- ordinanza_civile · 16 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20322/2021 del 16/07/2021
- ordinanza_civile · 16 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20324/2021 del 16/07/2021
- ordinanza_civile · 16 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20325/2021 del 16/07/2021
- ordinanza_civile · 16 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20330/2021 del 16/07/2021
- ordinanza_civile · 16 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20331/2021 del 16/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →