Cassazione Penale, Sentenza n. 38176/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Spanò impugnava la conferma della condanna per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159/2011) perché, il 11 gennaio 2014, pur soggetto a prescrizioni di non uscire in determinati orari, era stato trovato alle ore 5:50 nei pressi di un bar. In cassazione deduceva: (1) vizio di motivazione e violazione di legge sull'elemento soggettivo, sostenendo che dalle circostanze emergerebbe un ragionevole dubbio sulla intenzionalitÀ del comportamento; (2) illegittima applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale, perché nei precedenti non era stata concretamente applicata la recidiva e non sarebbe stata adeguatamente motivata la maggiore rimproverabilità e offensività della condotta, che anzi sarebbe tenue.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che per il reato contestato sia sufficiente il dolo generico (consapevolezza degli obblighi e volontà di non osservarli) e che nel caso concreto Spanò abbia consapevolmente violato la prescrizione recandosi al bar in orario vietato, senza plausibile causa di giustificazione. Quanto alla recidiva reiterata, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la recidiva può essere applicata se il giudice valuta e motiva concretamente la maggiore pericolositÀ sociale e non è vincolato da un automatismo; non è rilevante che nei precedenti la recidiva non sia stata formalmente invocata. Conseguentemente il ricorso è infondato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 75, commi 1 e 2
La Corte interpreta la norma richiedendo per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale il dolo generico: consapevolezza delle prescrizioni e volontà dell'inadempimento, indipendentemente dalle finalità della condotta
codice penale, art. 99 (recidiva)
La recidiva reiterata può essere applicata se il giudice verifica e motiva la maggiore colpevolezza e pericolositÀ sociale; non opera un automatismo basato solo sulla esistenza di precedenti penali
articoli della Costituzione richiamati nella giurisprudenza (art. 3, art. 25 comma 2, art. 27 commi 1 e 3, art.101 comma 2, art.111 commi 1 e 6)
Citati nei precedenti giurisprudenziali per sottolineare i limiti di costituzionalitÀ di automatismi sanzionatori e l'esigenza di proporzionalitÀ, personalizzazione della pena e garanzia del contraddittorio nella contestazione della recidiva
cod. proc. pen., art. 407 (richiamato nella giurisprudenza)
Richiamato nei precedenti come esempio di ipotesi in cui la recidiva obbligatoria era stata censurata costituzionalmente, a sottolineare il principio che l'obbligatorietÀ della recidiva non deve determinare un automatismo privo di valutazione concreta
Massime di principio
- Per il delitto di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico: il giudice valuta se l'imputato era consapevole delle prescrizioni e ha voluto non osservarle; non sono rilevanti le finalità della condotta
- La mera circostanza di essere trovato fuori dall'abitazione vicino all'orario vietato non basta a creare un ragionevole dubbio sull'elemento soggettivo se non si indicano specifici elementi probatori contrari alla consapevolezza e volontà dell'inadempimento
- La recidiva reiterata non è automatica: il giudice deve valutare e motivare la maggiore colpevolezza e pericolositÀ sociale sulla base di parametri concreti (numero e natura dei precedenti, omogeneitÀ, distanza temporale, gravità e modalità della condotta, occasionalitÀ della ricaduta, ecc.)
- Non è necessario che nei procedimenti precedenti la recidiva sia stata formalmente applicata perché essa possa essere riconosciuta in un successivo giudizio; rileva la concretezza e adeguatezza della motivazione sul profilo della pericolositÀ
- Se si intende contestare l'elemento soggettivo o la recidiva, il difensore deve indicare puntualmente gli elementi di fatto e di diritto che giustificano il dubbio o l'esclusione, non limitandosi a rilievi generici
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38125/2024 del 17/10/2024
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38127/2024 del 17/10/2024
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38128/2024 del 17/10/2024
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38129/2024 del 17/10/2024
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38130/2024 del 17/10/2024
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38131/2024 del 17/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →