Sentenza del 16/01/2019 n. 885 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di rettifica con cui l'Agenzia delle Dogane aveva recuperato dazi e maggiore IVA per Euro 165.360,51, includendo nel valore doganale dichiarato i costi accessori risultanti da 12 note di debito rinvenute durante una verifica fiscale. La contribuente sosteneva che tali costi fossero generici, non collegati alla singola bolletta doganale oggetto della rettifica, emessi da un soggetto diverso dal fornitore e privi di adeguata riferibilità alle merci importate. In Cassazione ha denunciato violazione della normativa doganale e vizi di motivazione, contestando inoltre l'imputazione dei costi a tutte le importazioni del 2003 e l'applicazione di un'aliquota daziaria media.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Verdìs s.p.a. Ha ritenuto che le censure mirassero, in realtà, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, trasformando il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito. La CTR aveva accertato in fatto che le 12 note di debito erano state riferite dall'Ufficio all'insieme delle importazioni effettuate nel 2003 e costituivano conguagli del prezzo delle merci importate dal medesimo fornitore cinese. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 2913/1992, artt. 29 e 32
Gli elementi accessori e i conguagli che costituiscono componenti del prezzo effettivo delle merci importate possono essere inclusi nel valore doganale imponibile, purché siano riferibili alle importazioni e oggettivamente determinabili. Nel caso concreto, la riferibilità è stata ritenuta accertata dal giudice di merito con riguardo alle importazioni effettuate nel corso del 2003.
D.Lgs. n. 374/1990, artt. 8, 9 e 11
Le disposizioni disciplinano la revisione dell'accertamento doganale e la procedura di rettifica. La Corte non ha accolto la contestazione della contribuente, poiché la ricostruzione secondo cui la rettifica riguardava soltanto una singola bolletta è stata ritenuta smentita dagli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata.
Codice di procedura civile, art. 378
La norma consente il deposito di memorie illustrative in Cassazione; la memoria depositata dalla contribuente non ha modificato l'esito del giudizio.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del contenuto delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti già accertati dal giudice di merito, salvo specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali ancora rilevanti secondo i limiti del giudizio di legittimità.
- Quando il giudice di merito accerta che costi accessori o note di debito costituiscono conguagli del prezzo delle merci importate, tali importi possono concorrere alla determinazione del valore doganale, anche se non riferiti a una sola bolletta, purché siano collegati alle importazioni interessate e determinabili.
- È essenziale contestare già nei gradi di merito la concreta riferibilità dei costi alle importazioni e documentare analiticamente il collegamento tra note di debito, fornitori, merci, bollette e aliquote applicabili.
- Un ricorso per revocazione non è idoneo a correggere qualsiasi errore nella valutazione dei fatti: l'errore deve essere decisivo e riguardare una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti, non una diversa interpretazione delle risultanze processuali.
- La condotta successiva del contribuente, come la richiesta di applicare lo stesso criterio a importazioni analoghe, può essere valorizzata dal giudice come elemento confermativo della correttezza dell'accertamento.
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