Cassazione Civile, Ordinanza n. 23761/2025 del 23/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da una procedura esecutiva immobiliare avente a oggetto la quota di 1/6 di un immobile ereditato dalla ricorrente. Dopo la vendita forzata e il successivo decreto di trasferimento, la ricorrente ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. contro il provvedimento di chiusura della procedura esecutiva, lamentando che nella gestione della vendita e del riparto vi sarebbero state irregolarità: il professionista delegato avrebbe anticipato spese vive poi richieste a rimborso; il piano di riparto e i pagamenti effettuati non coinciderebbero con i soggetti e le somme indicate; inoltre, secondo la ricorrente, sarebbe mancata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetti che avrebbero effettivamente incassato le somme. Il Tribunale aveva dichiarato l'opposizione inammissibile; con il ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 586 c.p.c. e nullità del procedimento per asserita mancanza di terzietà del pubblico ufficiale/professionista delegato; 2) mancato raggiungimento dello scopo tipico della procedura esecutiva e nullità per illegittimità del procedimento di riparto e chiusura; 3) violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta integrazione del contraddittorio nei confronti di ulteriori soggetti che avrebbero percepito le somme.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse privo di una chiara e completa esposizione dei fatti rilevanti ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., applicabile nel testo vigente per i ricorsi notificati dal 1 gennaio 2023. In particolare, la ricorrente non ha dimostrato la tempestività dell'opposizione, omettendo di indicare quando abbia avuto conoscenza dell'atto esecutivo asseritamente viziato, e ha illustrato in modo non adeguato i motivi già dedotti in sede di opposizione, prospettando inoltre censure nuove rispetto al giudizio di merito. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nell'opposizione ex art. 617 c.p.c., l'opponente deve allegare e provare il momento della conoscenza dell'atto, nonché il principio di preclusione dei motivi nuovi rispetto a quelli formulati nel ricorso introduttivo della fase sommaria. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
opposizione agli atti esecutivi
L'opposizione ex art. 617 c.p.c. richiede l'indicazione e la prova del momento di conoscenza legale o di fatto dell'atto viziato, per verificare la tempestività rispetto al termine di decadenza; inoltre, nella successiva fase di merito non sono ammissibili motivi nuovi rispetto al ricorso introduttivo della fase sommaria.
art. 586 c.p.c.
La censura relativa alla violazione di tale norma è stata ritenuta inammissibile perché inserita in un ricorso privo di chiara esposizione dei fatti rilevanti e, comunque, non supportata da un adeguato riscontro sulla tempestività e sull'originaria deduzione delle questioni.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
chiara e completa cognizione dei fatti
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara dei fatti di causa essenziali alla comprensione dei motivi; la narrazione prolissa o farraginosa è inammissibile se rende oscura o lacunosa la vicenda processuale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in adunanza camerale ai sensi della norma sul procedimento camerale in Cassazione.
art. 86 cod. proc. civ.
La ricorrente si è difesa personalmente in giudizio di legittimità.
art. 101 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla mancata integrazione del contraddittorio.
art. 102 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta necessità di partecipazione di altri soggetti al giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
art. 3, comma 27, lett. d), n. 1) e art. 35, comma 5
Le modifiche all'art. 366 c.p.c. si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1 gennaio 2023; nel caso concreto, il nuovo testo era applicabile perché il ricorso era stato notificato il 3 aprile 2023.
Massime di principio
- Nell'opposizione agli atti esecutivi l'opponente deve indicare e provare quando abbia avuto conoscenza, legale o di fatto, dell'atto che assume viziato, perché solo così può verificarsi la tempestività dell'opposizione rispetto al termine decadenziale.
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti deve essere chiara, completa ed essenziale rispetto ai motivi: una narrazione oscura, lacunosa o eccessivamente farraginosa può determinare l'inammissibilità per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Non sono ammissibili in sede di legittimità, né nella fase di merito delle opposizioni esecutive, questioni o motivi nuovi non dedotti con l'atto introduttivo della fase sommaria, salvo che il ricorrente dimostri la loro effettiva tempestiva proposizione nei gradi di merito.
- La deduzione di una nullità della procedura esecutiva o del riparto non basta, da sola, se il ricorso non ricostruisce in modo lineare la sequenza degli atti, i tempi di conoscenza e il contenuto delle contestazioni già formulate.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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