Cassazione Civile, Ordinanza n. 34754/2022 del 25/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per II.DD. e IVA relativi agli anni 1999 e 2000, fondati dall'Ufficio su una metodologia induttiva basata su percentuali di ricarico. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del proprio ricorso; in appello, invece, la Commissione tributaria regionale ha accolto l'impugnazione dell'Agenzia, ritenendo legittimo l'accertamento nel merito e riducendo soltanto il quantum del 20% per tenere conto di scarti di materiale e forniture inutilizzate. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 53 e 56 del d.lgs. 546/1992, assumendo che la CTR non avrebbe dovuto esaminare l'appello dell'Ufficio perché generico e perché non sarebbero state riproposte questioni assorbite; 2) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe utilizzato argomenti decisionali estranei alle allegazioni dell'ente impositore; 3) omesso esame di fatti decisivi, deducendo che il giudice d'appello non avrebbe considerato le difese del contribuente. L'Agenzia si è costituita solo per partecipare alla discussione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondati tutti e tre i motivi: il primo per difetto di specificità e perché, nel processo tributario, è sufficiente che l'appellante riproponga le stesse ragioni poste a base dell'atto impositivo per integrare l'onere di specificità ex art. 53 d.lgs. 546/1992; inoltre l'art. 56 d.lgs. 546/1992 opera per l'appellato e riguarda le sole questioni non espressamente decise e ritenute assorbite, non quelle respinte. Il secondo motivo è stato reputato inammissibile per mancanza di autosufficienza, non essendo riportati né il gravame né le motivazioni degli atti impositivi; comunque è stato osservato che, trattandosi di accertamento analitico-induttivo, la valutazione di merito della pretesa fiscale non è revisibile in cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese per la sostanziale mancata difesa dell'Agenzia; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 546/1992
La CTR non ha dichiarato inammissibile l'appello per genericità dei motivi e mancata riproposizione delle questioni assorbite.
Nel processo tributario l'onere di impugnazione specifica è assolto anche quando l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno dell'atto impugnato in primo grado.
art. 56 d.lgs. 546/1992
Le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
La norma si riferisce all'appellato, non all'appellante, e riguarda soltanto le questioni non espressamente decise perché assorbite; non opera rispetto a domande o eccezioni espressamente respinte.
art. 112 c.p.c.
La CTR ha utilizzato argomenti decisionali estranei alle allegazioni delle parti.
La censura è scrutinabile solo se il ricorrente indica in modo specifico il contenuto degli atti rilevanti; in mancanza, il vizio di ultrapetizione o extrapetizione non è utilmente deducibile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Denunciata la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge.
Il motivo di ricorso che deduce violazione di legge deve essere formulato in modo specifico e autosufficiente, altrimenti è inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Denunciata la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c.
La denuncia di error in procedendo richiede puntuali riferimenti agli atti e alle difese rilevanti; altrimenti non è sindacabile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Lamentato l'omesso esame di fatti decisivi controversi.
Il vizio concerne l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la richiesta di una diversa valutazione delle prove o una nuova ricostruzione del merito.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Il cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione, salvo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello dell'Amministrazione è specifico quando ripropone, in chiave critica rispetto alla decisione di primo grado, le ragioni già poste a base dell'avviso di accertamento; non è necessario che introduca argomentazioni del tutto nuove.
- L'art. 56 d.lgs. 546/1992 opera come regola di rinuncia solo per l'appellato e solo per le questioni non esaminate e rimaste assorbite in primo grado; non si applica alle domande o eccezioni già espressamente respinte.
- La censura di ultrapetizione o di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiede la specifica indicazione degli atti processuali e delle parti rilevanti, altrimenti è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto; il controllo di legittimità resta limitato a vizi di legge o all'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non copre il cattivo apprezzamento delle prove, ma solo l'omissione dell'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
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