Cassazione Penale, Ordinanza n. 29411/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce. Dal testo emerge che il ricorso era articolato in tre motivi: il primo riproponeva censure già dedotte in appello senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza di secondo grado; il secondo lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; il terzo contestava la quantificazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità, perché meramente riproduttivo delle doglianze di appello, e gli altri due manifestamente infondati alla luce della motivazione della sentenza impugnata, richiamata alle pagine 3 e 4. Non sono indicati nel testo i fatti materiali di reato né la qualificazione giuridica del fatto contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla genericità del primo motivo, perché sovrapponibile ai motivi di appello e privo di confronto critico con la motivazione di rigetto, nonché sulla manifesta infondatezza dei motivi relativi alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Richiamato implicitamente dalla disciplina dei motivi di ricorso per cassazione, in particolare sotto il profilo della specificità delle censure; il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché riproduttivo dei motivi di appello e privo di confronto con la sentenza impugnata.
art. 62-bis c.p.
Norma implicitamente richiamata dal motivo sulle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla mancata concessione, poiché la motivazione di merito era sufficiente.
art. 133 c.p.
Norma implicitamente pertinente al motivo sulla quantificazione della pena; la Corte ha giudicato infondata la censura perché la determinazione della pena risultava già adeguatamente motivata.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che riproduca pedissequamente i motivi di appello senza confrontarsi con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento del rigetto.
- Le doglianze in cassazione su attenuanti generiche e dosimetria della pena sono manifestamente infondate quando la sentenza impugnata contenga una motivazione congrua e non illogica sui criteri di valutazione adottati.
- La Corte di cassazione non esamina censure meramente assertive o apodittiche, prive di un effettivo confronto critico con la motivazione della decisione impugnata.
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