Sentenza n. 254/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento dell’Ordinanza di rimozione opere eseguite abusivamente e ripristino stato dei luoghi ai sensi dell’art. 27 e segg. del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 assunta dal Dirigente del Comune di Fasano – Pianificazione e Gestione del Territorio, notificata in data 14 dicembre 2020; nonché di ogni altro atto connesso, prodromico e conseguente alla demolizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rimozione di opere edilizie abusive e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza n. 61 del 4 dicembre 2020, con cui il Comune di Fasano aveva ordinato la rimozione di opere edilizie eseguite senza titolo e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 27 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001, chiedendone l'annullamento insieme agli atti connessi, prodromici e conseguenti. Prima dell'udienza il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso. Il Comune resistente ha depositato atto di adesione alla rinuncia, dichiarando che le spese erano già state regolate tra le parti.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Sebbene la rinuncia non fosse stata notificata alle altre parti nel termine di dieci giorni previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a., essa era stata depositata prima dell'udienza e il Comune non si era opposto, avendo anzi aderito espressamente alla rinuncia. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'accordo intervenuto tra le parti.
Norme richiamate
art. 27 e seguenti d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa dell'ordinanza comunale di rimozione delle opere edilizie eseguite senza titolo e di ripristino dello stato dei luoghi; la legittimità dell'ordinanza non è stata esaminata nel merito per effetto della rinuncia al ricorso.
art. 84 c.p.a.
“1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. 2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. 3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.”
La rinuncia determina l'estinzione del giudizio quando la parte interessata alla prosecuzione non si oppone. Nel caso concreto, la mancata notificazione preventiva non ha impedito la dichiarazione di estinzione, poiché la rinuncia era stata depositata prima dell'udienza e il Comune vi aveva aderito.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
È stato applicato quale fondamento processuale della declaratoria di estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso depositata prima dell'udienza consente la dichiarazione di estinzione del giudizio quando le altre parti interessate alla prosecuzione non si oppongono e, anzi, vi aderiscono espressamente, anche se non è stata notificata nel termine di dieci giorni previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a.
- In presenza di un accordo tra le parti sulla regolazione delle spese, il giudice amministrativo può compensare integralmente le spese di lite in sede di estinzione conseguente alla rinuncia al ricorso.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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