Cassazione Penale, Sentenza n. 41880/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che dispone la sua consegna alla Spagna in esecuzione di mandato d'arresto europeo per tentato furto in abitazione e più rapine. Il motivo principale del ricorso è la presunta invalidità del consenso alla consegna: si sostiene che, all'udienza di convalida, il ricorrente non sarebbe stato adeguatamente informato sulla natura del mandato d'arresto, sullo stato del procedimento estero, sull'eventuale esistenza di misure cautelari e sulle conseguenze del consenso, poiché era presente solo un difensore sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., e non il difensore di fiducia. Inoltre si contesta che il consenso, anche se prestato in udienza di convalida, sia irrevocabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il verbale dell'udienza di convalida dimostri che il ricorrente è stato assistito da un difensore di ufficio e da un interprete, ed è stato informato nella sua lingua del contenuto del mandato d'arresto europeo, della possibilità di acconsentire alla consegna e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposto ad altri procedimenti (principio di specialità), nonché dell'irrevocabilità del consenso e della rinuncia. Pertanto il consenso è stato considerato valido e consapevole. La Corte ha inoltre affermato che l'art. 14, comma 3, della legge n. 69/2005 dispone espressamente l'irrevocabilità del consenso. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge n. 69/2005, art. 10, comma 1
«alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell'articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta. La persona richiesta in consegna è altresì informata che il consenso e la rinuncia, una volta resi, non sono revocabili.»
La norma impone che la persona sia informata, in una lingua a lei conosciuta, sul contenuto del mandato e sulle conseguenze del consenso; tale informazione è essenziale perché il consenso sia valido e consapevole; la presenza di un difensore di ufficio, in mancanza di difensore di fiducia, è prevista e sufficiente se l'informazione è stata effettivamente resa.
legge n. 69/2005, art. 14, commi 2 e 3
«il consenso e la rinuncia possono essere espressi anche nel corso dell'udienza davanti alla corte d'appello... fino alla conclusione della discussione. ...»; comma 3: il consenso è irrevocabile.
Il consenso può essere prestato anche in udienza di Corte d'appello fino alla conclusione della discussione; la legge prevede espressamente l'irrevocabilità del consenso una volta rese le manifestazioni.
Decisione quadro 2002/584/CE, art. 11 e art. 13, par. 2
Ai sensi della decisione quadro lo Stato membro deve assicurare che la persona sia informata del contenuto del mandato d'arresto europeo e che il consenso sia raccolto in condizioni che mostrino la volontarietà e la piena consapevolezza; è riconosciuto il diritto all'assistenza di un consulente legale.
Codice di procedura penale, art. 97, comma 4
Prevede la nomina di un difensore di ufficio quale sostituto in mancanza del difensore di fiducia; la Corte ha ritenuto che la presenza del difensore nominato ex art.97 integri l'assistenza necessaria purché la persona sia adeguatamente informata.
Giurisprudenza della Cassazione (segnalate: Sez. 6, n. 25559 del 25/06/2024; Sez. 6, n. 19487 del 21/05/2025, Poloni)
La Corte ha già precisato che per la validità del consenso è necessario che la persona sia assistita da un difensore e che abbia ricevuto adeguate informazioni sul mandato, sulle conseguenze della consegna e sull'irrevocabilità del consenso.
Massime di principio
- Perché il consenso alla consegna in esecuzione di mandato d'arresto europeo sia valido occorre che la persona sia assistita da un difensore (anche di ufficio) e che riceva, in una lingua a lei conosciuta, informazioni chiare sul contenuto del mandato, sulla procedura di esecuzione e sulle conseguenze della consegna, compresa l'irrevocabilità del consenso.
- La presenza del difensore di ufficio nominato ex art. 97 c.p.p. è sufficiente quando il verbale dimostri che l'imputato è stato adeguatamente informato e assistito; la mera assenza del difensore di fiducia non invalida automaticamente il consenso.
- Se il consenso viene prestato in udienza di convalida o davanti alla Corte d'appello dopo aver ricevuto le informazioni prescritte, è irrevocabile ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge n. 69/2005.
- Se si vuole contestare il consenso, la difesa deve dimostrare che mancarono le condizioni essenziali (assenza di assistenza, mancanza o incompletezza dell'informazione nella lingua conosciuta, difetto di volontarietà); vizi meramente formali senza prova dell'assenza delle informazioni sono destinati a essere respinti.
- Per la pratica difensiva: assicurare sempre che il verbale riporti esplicitamente le informazioni fornite (contenuto del mandato, effetti della consegna, irrevocabilità), richiedere interprete se necessario e, se si intende opporsi, sollevare tempestivamente le eccezioni procedurali e documentare ogni carenza.
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