Cassazione Penale, Ordinanza n. 29072/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo deduce vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Sostiene che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato la collaborazione da lui prestata, già documentata e rilevante anche ai fini dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990; inoltre lamenta che il giudice di merito avrebbe liquidato il motivo come tardivo senza considerare tale elemento ai fini della diminuzione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ritiene che la Corte di appello abbia motivato in modo esaustivo e non illogico il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando elementi ritenuti decisivi, e in particolare la forte capacità di approvvigionamento di sostanze stupefacenti dell'imputato, desunta dai contatti internazionali, nonché il fatto che uno dei reati fosse stato commesso mentre l'imputato era agli arresti domiciliari. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione incriminatrice posta a fondamento della condanna per reato in materia di stupefacenti.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di esaminare tutti i dati favorevoli dedotti dalla difesa.
art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato dal ricorrente come parametro per valorizzare la collaborazione prestata, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini delle attenuanti generiche.
art. 133 c.p.
Tra gli elementi della commisurazione della pena il giudice può selezionare quello ritenuto prevalente per concedere o negare le attenuanti generiche.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio sulle circostanze attenuanti generiche il giudice non è tenuto a confutare puntualmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque significativi ai fini della decisione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato anche mediante il riferimento a un solo elemento, purché esso sia idoneo a esprimere negativamente la personalità dell'imputato, la gravità del fatto o le modalità della condotta.
- Ai fini del riconoscimento o del diniego del beneficio di cui all'art. 62-bis c.p., il giudice può valorizzare uno o più degli elementi indicati dall'art. 133 c.p. senza obbligo di analizzarli tutti in modo analitico.
- La mera allegazione di collaborazione dell'imputato non impone automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, ove il giudice di merito abbia evidenziato elementi ostativi logicamente e adeguatamente motivati.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, l'imputato è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
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