Sentenza del 15/03/2017 n. 6745 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso, per l'anno d'imposta 2004, un avviso di accertamento fondato sugli studi di settore, applicando lo studio SD41U e il cluster n. 5 e determinando maggiori ricavi pari a 58.325,00 euro ai fini IRES, IRAP e IVA. La società contestava l'erronea individuazione del cluster, ritenendolo non rappresentativo della propria attività, nonché l'insufficiente motivazione dell'avviso per non avere l'Ufficio adeguatamente spiegato il mancato accoglimento delle informazioni fornite in contraddittorio. Deduceva inoltre la violazione delle norme sugli studi di settore e dei principi costituzionali di capacità contributiva e ragionevolezza, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere a una ricostruzione analitica dei ricavi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società e ha confermato la legittimità dell'accertamento. Ha ritenuto adeguata l'applicazione dello studio SD41U e del cluster n. 5, poiché il modello era stato inizialmente scelto dalla stessa contribuente, risultava coerente con la struttura dell'impresa, con il numero dei dipendenti, la clientela, i materiali impiegati e le fasi di lavorazione, ed era stato verificato nel contraddittorio. Le peculiarità dell'attività non rendevano automaticamente inapplicabile lo studio, ma giustificavano l'utilizzo del ricavo minimo ammissibile. La motivazione dell'avviso e della sentenza regionale è stata ritenuta sufficiente, anche alla luce della persistente antieconomicità dell'impresa e dei ricavi dichiarati estremamente ridotti. La società è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle entrate 5.000,00 euro di spese, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.
Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge e per insufficiente motivazione.
La Corte ha esaminato le censure della società relative sia alla motivazione della sentenza e dell'avviso, sia alla corretta applicazione della disciplina sugli studi di settore, ritenendole infondate.
D.L. n. 331 del 1993, artt. 62-bis e 62-sexies
Disciplina degli studi di settore e degli accertamenti basati sulle risultanze degli studi.
Gli studi di settore possono costituire uno strumento di accertamento quando siano concretamente riferibili all'attività del contribuente e siano utilizzati nell'ambito di un effettivo contraddittorio.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Accertamento analitico-induttivo dei redditi d'impresa.
La Corte ha escluso che l'Ufficio fosse obbligato a sostituire lo studio di settore con una ricostruzione analitica, poiché lo studio era stato ritenuto adeguato e concretamente personalizzato.
Art. 3 Cost.
Principio di uguaglianza e ragionevolezza.
L'applicazione degli studi di settore, se accompagnata dal contraddittorio e dall'adeguamento alla situazione concreta, non viola di per sé il principio di ragionevolezza.
Art. 53 Cost.
Principio di capacità contributiva.
Il contraddittorio con il contribuente è considerato elemento necessario per rendere compatibile l'accertamento standardizzato con la capacità contributiva effettiva.
Corte costituzionale, sentenza n. 103 del 2003
Il contraddittorio costituisce presupposto necessario per la legittimità dell'accertamento basato sugli studi di settore.
L'Amministrazione deve consentire al contribuente di fornire elementi idonei a personalizzare il risultato dello studio e deve tenerne conto nella determinazione finale.
Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 121/E dell'8 giugno 2000
Il contribuente può verificare la corretta classificazione nel cluster e il profilo dell'impresa-tipo.
È opportuno che il contribuente controlli la correttezza dell'assegnazione al cluster e contesti tempestivamente eventuali errori o incongruenze, anche mediante la documentazione delle caratteristiche concrete dell'attività.
Massime di principio
- L'applicazione di uno studio di settore non è automaticamente illegittima solo perché l'attività del contribuente presenta caratteristiche peculiari o non coincide perfettamente con il profilo astratto del cluster.
- La validità dell'accertamento dipende soprattutto dall'effettiva instaurazione del contraddittorio, dalla valutazione delle informazioni fornite dal contribuente e dalla motivazione delle ragioni per cui tali elementi sono stati accolti o ritenuti non decisivi.
- Il contribuente che contesta il cluster deve documentare in modo puntuale le caratteristiche della propria attività e dimostrare perché il modello applicato non sia rappresentativo; una contestazione generica può essere respinta.
- La scelta iniziale dello studio di settore da parte del contribuente può essere valorizzata dal giudice come elemento favorevole alla successiva applicazione, pur non impedendo di dimostrare eventuali errori di classificazione.
- L'utilizzo del ricavo minimo previsto dallo studio può essere ritenuto adeguato quando l'Ufficio abbia tenuto conto delle peculiarità dell'impresa e quando emergano ulteriori indici di antieconomicità o persistente scostamento dei ricavi.
- Se lo studio di settore risulta concretamente adeguato e personalizzato attraverso il contraddittorio, non è necessariamente richiesta una ricostruzione analitica alternativa dei ricavi.
- In situazioni analoghe, è essenziale conservare e produrre la documentazione relativa al profilo del cluster, ai processi produttivi, ai prodotti realizzati, alla clientela, ai materiali utilizzati e alle ragioni economiche degli eventuali risultati negativi.
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