Cassazione Penale, Sentenza n. 366/2023 del 09/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 10/02/2022 della Corte di Appello di Campobasso che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 29/06/2012 (definitiva il 05/11/2013). La revoca era motivata dal fatto che, entro il termine quinquennale dall'irrevocabilità della sentenza, il Murrja ha commesso un altro reato (in data 07/12/2015) per il quale è stato condannato a mesi cinque e giorni dieci di reclusione. Il ricorrente deduce vizio di motivazione sostenendo che i due illeciti (ricettazione prima e reingresso illegale nello Stato poi) non sono della stessa indole e quindi non potrebbe operare la revoca prevista dall'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato il principio interpretativo consolidato secondo cui, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato rileva solo per le contravvenzioni e non si estende ai delitti: pertanto l'ulteriore delitto commesso entro i termini prescritti determina obbligatoriamente la revoca della sospensione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che la commissione di un ulteriore delitto entro il termine previsto comporta la revoca della sospensione condizionale della pena, indipendentemente dall'identità di indole tra i reati; la regola dell'identità di indole opera solo per le contravvenzioni.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per imporre la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente (euro 3.000) in caso di ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in mancanza di elementi escludenti la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. VI, n. 19507 del 22.3.2018, rv 273383
Richiamata come consolidato orientamento sul fatto che la regola dell'identità di indole fra reati rileva solo per le contravvenzioni e non per i delitti; pertanto un reato successivo qualificato come delitto comporta la revoca della sospensione.
Massime di principio
- Se il beneficiario di sospensione condizionale della pena commette, nei termini previsti dall'art. 168, un ulteriore delitto (delitto = reato più grave), la revoca della sospensione è obbligatoria indipendentemente dalla natura o indole del nuovo delitto.
- La regola dell'"identità dell'indole" tra reati come condizione per non revocare la sospensione opera solo con riguardo alle contravvenzioni; per le contravvenzioni occorre valutare la medesima indole per evitare la revoca.
- Impugnazioni fondate unicamente sulla diversa natura tra il reato originario e quello successivo avranno scarse possibilità di successo se il reato successivo è qualificato come delitto.
- La dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza può comportare la condanna per spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) se non emergono elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Nelle impugnazioni contro decisioni del giudice dell'esecuzione è determinante la qualificazione giuridica (delitto vs contravvenzione) del fatto successivo per stabilire l'operatività della revoca della sospensione condizionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 215/2023 del 09/01/2023
- Sentenza penale · 9 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 217/2023 del 09/01/2023
- Sentenza penale · 9 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 218/2023 del 09/01/2023
- Sentenza penale · 9 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 219/2023 del 09/01/2023
- Sentenza penale · 9 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 220/2023 del 09/01/2023
- Sentenza penale · 9 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 221/2023 del 09/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →