Cassazione Penale, Sentenza n. 26171/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per estorsione lamentando inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 533 e 603 c.p.p. e dell'art. 6 CEDU, mancato rispetto del canone probatorio "oltre ogni ragionevole dubbio", e errata valutazione dell'attendibilità, sia intrinseca che estrinseca, della persona offesa Vincenzo PUCCIO. Si contestava in particolare: la mancata rinnovazione in appello dell'esame della persona offesa quando l'appello ha ribaltato l'assoluzione basata sull'inattendibilità del PUCCIO; il travisamento delle dichiarazioni che avrebbero in realtà incolpato un altro (Thomas ANDREOSE); l'erroneo riscontro delle intercettazioni e la scarsa rilevanza della prova di riconoscimento fotografico per presunte violazioni procedurali; la carenza di motivazione rafforzata richiesta quando si riforma in senso peggiorativo una sentenza assolutoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente. Ha affermato il principio per cui, quando l'appello ribalta un'assoluzione fondata sull'inattendibilità di una prova dichiarativa decisiva, il giudice d'appello ha l'obbligo di rinnovare l'esame della persona offesa (art. 603, co. 3-bis c.p.p.), salvo il caso in cui la prova dichiarativa sia stata effettivamente travisata per omissione, invenzione o falsificazione. Poiché nel caso non era dimostrato un travisamento ma una diversa valutazione dell'attendibilità, la sentenza di condanna è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio, con istruzioni di valutare la necessità di rinnovare l'istruttoria e fornire motivazione rafforzata.
Norme richiamate
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato come norma implicata nel vizio denunciato: la doglianza riguarda la violazione delle regole sulla motivazione e valutazione delle prove che hanno portato alla riforma della pronuncia di primo grado.
art. 603 cod. proc. pen., comma 3-bis
Interpretato nel senso che, quando l'appello conduce a una rivalutazione di una prova dichiarativa decisiva (es. ritenuta inattendibile in primo grado e poi attendibile in appello), sussiste l'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale se non si prova che la dichiarazione era travisata.
art. 6 CEDU
Riferimento al diritto a un giusto processo; invocato dal ricorrente per denunciare violazione del canone probatorio e della possibilità di difesa effettiva.
art. 24 Cost. e art. 11 Cost.
Citati dalla difesa in relazione al diritto di difesa e al principio della personalità delle responsabilità penali; la Corte ricorda la necessità di garantire l'effettività della prova e la possibilità di contraddittorio.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U. n. 27620/2016 Dasgupta; Sez. U. n. 18620/2017 Patalano; altre pronunce richiamate)
Richiamate per il principio che la rinnovazione dell'esame di una prova dichiarativa decisiva è necessaria in caso di reformatio in pejus che deroghi alla valutazione del primo grado, salvo che non sia dimostrato un travisamento della prova.
Massime di principio
- Se un tribunale di primo grado assolve per inattendibilità di una prova dichiarativa decisiva, il giudice d'appello che intenda riformare la decisione in senso colpevolizzante ha l'obbligo di rinnovare l'esame della medesima persona offesa salvo prova di travisamento, per rispettare il principio del "oltre ogni ragionevole dubbio".
- La valutazione della attendibilità di dichiarazioni è soggetta a un canone di "motivazione rafforzata" quando l'appello ribalta un'assoluzione: l'appello non può limitarsi a un esame "cartolare" senza acquisire nuovamente le prove dichiarative decisive.
- Il rischio di travisamento della prova (omissione, invenzione, falsificazione) è l'unica eccezione che consente al giudice d'appello di non rinnovare l'istruttoria; l'onere di dimostrare tale travisamento grava su chi sostiene l'inutilità della rinnovazione.
- In presenza di elementi controfattuali (intercettazioni, testi, cassette probatorie), il giudice deve chiarire con motivazione approfondita come tali elementi riscontrino o confutino le dichiarazioni della persona offesa, tenendo conto che in caso di contrasto prevale il dubbio a favore dell'imputato.
- I rilievi sulla regolarità del riconoscimento fotografico e sulle modalità di acquisizione delle prove vanno esaminati con cura: eventuali profili di influenzamento o vizi procedurali possono ridurre il valore probatorio e rendere necessaria l'acquisizione diretta della prova dichiarativa.
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