Cassazione Civile, Ordinanza n. 07410/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, ha dichiarato estinto il giudizio e ha disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese. Non è quindi entrata nel merito della richiesta di correzione dell'errore materiale sulla distrazione delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione, deducendo che nella liquidazione delle spese del giudizio di legittimità non era stata disposta la distrazione in suo favore, nonostante la relativa richiesta. Successivamente, il ricorrente ha però rinunciato al ricorso, dichiarando di avere ottenuto dalla controparte l'integrale pagamento di quanto dovuto. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è rimasta intimata e non ha svolto difese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando interviene prima della decisione e viene dichiarata dal ricorrente, comporta l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può dichiarare che non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- Se il ricorrente dichiara di avere già ottenuto l'integrale soddisfazione della propria pretesa, la controversia diviene improcedibile alla decisione nel merito e si chiude con l'estinzione del processo.
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