Sentenza n. 245/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento Cat -OMISSIS- emesso dalla Questura di Ascoli Piceno in data 3.06.2025 e notificato in data 4.06.2025, con il quale il Questore della Provincia di Ascoli Piceno rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentata dal cittadino straniero -OMISSIS- a causa della mancata istaurazione del rapporto di lavoro con l’impresa beneficiaria della quota di ingresso, rapporto di lavoro che veniva invece istaurato con altro datore di lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale fondato sulla mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale rilasciato sulla base di un nulla osta ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 286/1998, non aveva potuto stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro originariamente indicato, per circostanze non imputabili alla propria condotta e riconducibili a una vicenda oggetto di denuncia-querela. Aveva tuttavia instaurato un rapporto di lavoro subordinato con un diverso datore e aveva presentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno. La Questura aveva rigettato l'istanza ritenendo automaticamente ostativa la mancata instaurazione del rapporto con il datore originario. Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la violazione degli artt. 5 e 22 del d.lgs. 286/1998 e l'eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare concretamente la non imputabilità dell'interruzione del percorso lavorativo originario e la possibilità di rilasciare un titolo per attesa occupazione, tenendo conto del nuovo rapporto di lavoro instaurato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego ai fini del riesame. Ha ritenuto illegittima l'impostazione della Questura, fondata sull'automatica equiparazione tra mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta e impossibilità di rilasciare un titolo di soggiorno. L'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 impone invece una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, secondo ragionevolezza e proporzionalità, considerando la condotta complessiva, la non imputabilità della mancata stipula e l'eventuale successivo inserimento lavorativo. Nel caso concreto, l'ingresso era stato regolare, la mancata instaurazione del rapporto originario non risultava imputabile al lavoratore e il provvedimento stesso dava atto dell'esistenza di un rapporto subordinato con altro datore. La Questura aveva omesso qualsiasi valutazione effettiva di tali elementi, incorrendo in violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. L'annullamento è stato disposto con obbligo di riesame, senza riconoscimento automatico del permesso di soggiorno. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità e novità della controversia.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Impone una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, senza automatismi fondati sulla mancata instaurazione del rapporto lavorativo originariamente indicato.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del lavoro subordinato degli stranieri; il giudice accoglie il ricorso principalmente valorizzando l'art. 5, comma 5, e non sviluppa una distinta interpretazione della disposizione.
art. 24 d.lgs. 286/1998
Indicato quale base normativa del nulla osta al lavoro subordinato stagionale sulla cui base il cittadino straniero è entrato regolarmente in Italia.
Massime di principio
- La mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta stagionale non costituisce, di per sé e automaticamente, causa ostativa al rilascio di un titolo di soggiorno; l'Amministrazione deve valutare concretamente la posizione dello straniero.
- Quando il mancato perfezionamento del rapporto lavorativo originario dipende da circostanze estranee alla sfera di controllo del lavoratore, tale non imputabilità deve essere considerata nel procedimento di rilascio del permesso di soggiorno.
- L'Amministrazione deve considerare l'eventuale instaurazione, nelle more, di un rapporto di lavoro subordinato con altro datore quale elemento rilevante dell'effettivo percorso di regolarizzazione e inserimento lavorativo dello straniero.
- Il diniego del titolo di soggiorno è illegittimo, per violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, quando si fonda esclusivamente sull'assenza del datore originario senza ponderare la condotta complessiva, la buona fede, la non imputabilità dell'evento e il nuovo rapporto lavorativo.
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