Cassazione Penale, Sentenza n. 26672/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
L'indagato era sottoposto a sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria e convalidato dal pubblico ministero, in relazione a un episodio avvenuto nei pressi dell'abitazione della persona offesa, con rinvenimento in suo possesso di strumenti atti allo scasso e di tre telefoni cellulari. Il tribunale del riesame aveva rigettato l'istanza avverso il sequestro, ritenendo sufficientemente motivata la convalida sia quanto al fumus dei reati, sia quanto alla finalità probatoria di accertare provenienza e titolo di detenzione dei cellulari. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 253 c.p.p., sostenendo che i telefoni cellulari non fossero corpo del reato né cosa pertinente al reato e che mancasse una motivazione specifica e proporzionata sulla necessità di apprendere integralmente i dati digitali, in violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e riservatezza. La difesa richiamava inoltre la giurisprudenza di legittimità che impone, per i sequestri di dati o dispositivi informatici, l'indicazione delle ragioni del vincolo, dei criteri di selezione e dell'eventuale perimetrazione temporale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente ai telefoni cellulari. Ha affermato che il decreto di convalida del sequestro, pur richiamando il reato ipotizzato e qualificando in modo generico gli oggetti come corpo del reato o cosa pertinente al reato, non conteneva una motivazione specifica sulla riferibilità dei cellulari al fatto contestato né spiegava le ragioni della loro necessaria apprensione ai fini probatori. Inoltre non individuava modalità di selezione mirata dei dati informatici, né criteri di perimetrazione temporale, risultando così carente rispetto ai requisiti di proporzionalità e adeguatezza. Per tale ragione la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di convalida limitatamente ai telefoni cellulari, disponendone la restituzione all'avente diritto.
Norme richiamate
art. 253 c.p.p.
Il sequestro probatorio, anche quando riguardi cose costituenti corpo del reato, richiede una motivazione specifica sulla finalità probatoria perseguita e sulla riferibilità del bene al reato; la motivazione deve essere tanto più puntuale quanto più il collegamento tra bene e fatto è indiretto.
art. 110 c.p.
Richiamato nel decreto di convalida come una delle disposizioni normative relative al reato ipotizzato.
art. 707 c.p.
Richiamato nel decreto di convalida come una delle disposizioni normative relative al reato ipotizzato.
art. 624-bis c.p.
Richiamato nel decreto di convalida come una delle disposizioni normative relative al reato ipotizzato.
art. 42 Cost.
Richiamato quale parametro di tutela del diritto di proprietà e di disposizione dei beni inciso dal sequestro probatorio.
art. 1 Prot. n. 1 CEDU
Richiamato quale parametro convenzionale di tutela del diritto al rispetto dei beni, da bilanciare con le esigenze investigative.
art. 626 c.p.p.
Richiamato per la comunicazione del provvedimento al Procuratore generale.
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio e quello di convalida devono contenere una motivazione specifica sulla finalità probatoria perseguita, anche quando il bene sequestrato sia astrattamente qualificabile come corpo del reato o cosa pertinente al reato.
- Quando il sequestro riguarda dispositivi informatici o telefonici, la motivazione deve dar conto in modo puntuale delle ragioni della necessità del vincolo, dei dati o informazioni ricercati, dei criteri di selezione del materiale e dell'eventuale delimitazione temporale, al fine di evitare acquisizioni indiscriminate o meramente esplorative.
- Il principio di proporzionalità impone che il sacrificio del diritto del singolo sui propri beni e sulla propria riservatezza sia limitato a quanto strettamente necessario per la finalità investigativa; il requisito di proporzionalità include quello della residualità, per cui il sequestro è legittimo solo se non siano praticabili modalità meno afflittive.
- Quanto più il rapporto tra bene sequestrato e reato è indiretto, tanto più intensa deve essere l'argomentazione del provvedimento ablatorio; una motivazione generica o stereotipata non è sufficiente.
- In presenza di carenze motivazionali sul nesso tra bene sequestrato e finalità probatoria, il provvedimento di convalida del sequestro è illegittimo e deve essere annullato, con restituzione del bene quando il vizio riguardi il solo oggetto indicato in dispositivo.
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