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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2121

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2121 della Commissione del 13 luglio 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l’ESMA in relazione ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce formulari standard, modelli e procedure operative che le autorità competenti e l’ESMA devono usare per cooperare e scambiarsi informazioni nell’ambito della disciplina europea sul crowdfunding. Definisce anche i canali di comunicazione, i termini di avviso di ricevimento e le modalità di risposta, inclusa la gestione delle urgenze e delle trasmissioni spontanee. Inoltre, prevede un formulario specifico per le richieste all’ESMA di coordinare ispezioni in loco o indagini con effetti transfrontalieri.

Norme tecniche di attuazione per i formulari, i modelli e le procedure standard relativi alla cooperazione e allo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l’ESMA nel quadro del regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti designate dagli Stati membri e all’ESMA, esclusivamente per la cooperazione, lo scambio di informazioni e il coordinamento delle ispezioni in loco o delle indagini con effetti transfrontalieri previsti dall’articolo 32 del regolamento (UE) 2020/1503. Non si applica ai partecipanti al mercato o ai fornitori di servizi di crowdfunding in quanto tali, ma disciplina le modalità di interazione tra autorità; rileva inoltre il profilo della riservatezza e del trattamento dei dati personali ai sensi dei regolamenti (UE) 2018/1725 e (UE) 2016/679.

Cooperazione e scambio di informazioni tra autorità competenti ed ESMA nel crowdfunding

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2121 stabilisce norme tecniche di attuazione del regolamento (UE) 2020/1503 in materia di formulari, modelli e procedure standard per la cooperazione tra autorità competenti ed ESMA. L’obiettivo, richiamato nei considerando, è assicurare uno scambio efficiente, tempestivo e ordinato di informazioni, anche per le richieste di coordinamento di ispezioni in loco o indagini con effetti transfrontalieri.

Ambito soggettivo e funzionale

Le disposizioni riguardano esclusivamente le autorità competenti degli Stati membri e l’ESMA, non i partecipanti al mercato. La disciplina opera nell’ambito dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2020/1503, relativo alla cooperazione, allo scambio di informazioni e al coordinamento operativo tra autorità per la vigilanza sui fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese.

Punti di contatto e organizzazione dei flussi informativi

L’articolo 1 impone a ciascuna autorità competente e all’ESMA di designare un punto di contatto per gestire le richieste di cooperazione e scambio di informazioni. Le autorità competenti devono comunicare all’ESMA i recapiti di tale punto di contatto e aggiornarli in caso di modifiche; l’ESMA, a sua volta, mantiene un elenco aggiornato di tutti i punti di contatto.

Richieste di cooperazione e di scambio di informazioni

L’articolo 2 prevede che le richieste siano formulate mediante il formulario standard dell’allegato I e indirizzate al punto di contatto della controparte. La richiesta deve indicare con precisione i dati o le informazioni richieste e, se pertinente, le criticità di riservatezza. In situazioni di urgenza, la richiesta può essere inizialmente orale, ma deve essere confermata per iscritto entro un termine ragionevole, salvo accordo diverso tra le parti.

Avviso di ricevimento, chiarimenti e risposta

Ai sensi dell’articolo 3, la parte interpellata deve inviare un avviso di ricevimento entro 10 giorni lavorativi usando il formulario dell’allegato II, indicando se possibile una data prevista per la risposta. Se vi sono dubbi sul contenuto della richiesta, può essere richiesto tempestivamente un chiarimento con qualsiasi mezzo appropriato. L’articolo 4 impone di rispondere con il formulario dell’allegato III, adottando tutte le misure ragionevoli per fornire assistenza e agendo senza indebito ritardo, tenendo conto della complessità della domanda e dell’eventuale coinvolgimento di terzi.

Mezzi di comunicazione, urgenza e riservatezza

L’articolo 5 stabilisce che i formulari standard siano trasmessi per iscritto, salvo le ipotesi di urgenza previste dagli articoli 2 e 4. Nella scelta del mezzo di comunicazione devono essere valutate la riservatezza, i tempi di trasmissione, il volume della documentazione e l’accesso alle informazioni. Deve comunque essere garantita la completezza, l’integrità e la riservatezza dei dati scambiati.

Gestione delle difficoltà e ritardi

L’articolo 6 disciplina la gestione operativa delle richieste: l’autorità interpellata deve informare la controparte se viene a conoscenza di circostanze che possono determinare un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi rispetto alla data di risposta prevista. Per le richieste urgenti, le parti concordano la frequenza degli aggiornamenti sullo stato di avanzamento e sulla data stimata di risposta. È inoltre previsto un obbligo generale di collaborazione per risolvere eventuali difficoltà e, se opportuno, di fornire un feedback sull’utilità dell’assistenza ricevuta e sull’esito del caso.

Coordinamento di ispezioni in loco e indagini con effetti transfrontalieri

L’articolo 7 prevede un formulario specifico dell’allegato IV quando le autorità competenti chiedono all’ESMA di coordinare un’ispezione in loco o un’indagine con effetti transfrontalieri ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503. Le autorità richiedenti devono trasmettere senza indugio tutte le informazioni necessarie e l’ESMA può istituire un gruppo temporaneo ad hoc con le autorità degli Stati membri interessati.

Trasmissione spontanea di informazioni e profili di riservatezza e dati personali

L’articolo 8 consente la trasmissione spontanea di informazioni utili all’esercizio dei compiti di vigilanza, usando il formulario dell’allegato III; anche in questo caso, in urgenza, è possibile una comunicazione orale iniziale seguita da formalizzazione scritta. Nei formulari allegati è ribadito che le informazioni sono riservate ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2020/1503 e che i dati personali sono trattati dall’ESMA secondo il regolamento (UE) 2018/1725 e dalle autorità competenti secondo il regolamento (UE) 2016/679.

Entrata in vigore

L’articolo 9 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Punti di contatto

Le autorità competenti e l’ESMA devono designare ciascuna un punto di contatto per la comunicazione delle richieste di cooperazione e scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2020/1503. Le autorità competenti comunicano all’ESMA i recapiti del punto di contatto e le eventuali modifiche; l’ESMA tiene e aggiorna un elenco di tutti i punti di contatto.

Richieste di cooperazione o di scambio di informazioni

Le richieste sono effettuate utilizzando il formulario standard di cui all’allegato I e sono indirizzate al punto di contatto della controparte. La richiesta deve specificare i dettagli delle informazioni richieste e, se del caso, le questioni di riservatezza. In caso di urgenza, la richiesta può essere formulata oralmente, purché sia successivamente confermata per iscritto entro un termine ragionevole, salvo diverso accordo della controparte.

Avviso di ricevimento

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, l’autorità interpellata o l’ESMA deve inviare un avviso di ricevimento mediante il formulario dell’allegato II e, se possibile, indicare una data prevista per la risposta. Se sorgono dubbi sul contenuto della richiesta, possono essere chiesti chiarimenti con qualsiasi mezzo appropriato, orale o scritto, e la risposta deve essere tempestiva.

Risposta alle richieste

La risposta deve essere resa con il formulario standard di cui all’allegato III. L’autorità interpellata o l’ESMA deve adottare tutte le misure ragionevoli di sua competenza per fornire la cooperazione o le informazioni richieste e agire senza indebito ritardo, tenendo conto della complessità della richiesta e dell’eventuale coinvolgimento di terzi. In caso di urgenza, la risposta può essere inizialmente orale, ma deve poi essere formalizzata per iscritto entro un termine ragionevole, salvo diverso accordo.

Mezzi di comunicazione e riservatezza

Salvi i casi di urgenza previsti per richieste e risposte orali, i formulari standard devono essere trasmessi per iscritto. Nella scelta del mezzo di comunicazione si tiene conto della riservatezza, dei tempi di trasmissione, del volume della documentazione e dell’accessibilità delle informazioni. I mezzi usati devono garantire completezza, integrità e riservatezza delle informazioni scambiate.

Gestione della richiesta e feedback

L’autorità interpellata informa la controparte se viene a conoscenza di circostanze che possono comportare un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi rispetto alla data di risposta prevista. Per le richieste urgenti, le parti concordano la frequenza degli aggiornamenti sullo stato di lavorazione e sulla data prevista di risposta. Le autorità competenti e l’ESMA collaborano per risolvere eventuali difficoltà e, se del caso, si forniscono reciprocamente un riscontro sull’utilità dell’assistenza prestata, sull’esito del caso e sui problemi incontrati.

Richiesta all’ESMA di coordinare ispezioni o indagini transfrontaliere

Quando chiedono all’ESMA di coordinare un’ispezione in loco o un’indagine con effetti transfrontalieri ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503, le autorità competenti devono usare il formulario dell’allegato IV. Devono inoltre fornire senza indugio all’ESMA tutte le informazioni necessarie. L’ESMA può istituire un gruppo temporaneo ad hoc comprendente le autorità competenti degli Stati membri interessati.

Trasmissione spontanea di informazioni

Un’autorità competente o l’ESMA possono trasmettere spontaneamente informazioni che ritengano utili all’altra parte nell’esercizio dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503, utilizzando il formulario dell’allegato III. In caso di urgenza, le informazioni possono essere comunicate inizialmente oralmente e poi trasmesse per iscritto, salvo diverso accordo della controparte.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi di crowdfundingvigilanza finanziariacooperazione tra autoritàscambio di informazioniprotezione dei dati

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